Soa: verifica dell’organico medio annuo in caso di trasferimenti aziendali

Con Comunicato del Presidente 9 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale lo scorso 23 marzo 2021, l’Anac ha fornito alcuni chiarimenti circa la dimostrazione dell’organico medio annuo in caso di trasferimenti aziendali, con riferimento alle istruttorie svolte dalle Soa.

Il “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014, aveva previsto che, al fine di determinare l’adeguato organico medio annuo delle imprese richiedenti l’attestazione, le verifiche svolte dalle Soa dovessero contemplare anche l’acquisizione in copia dei versamenti effettuati nei confronti degli Enti Previdenziali Inail, Inps e Cassa edile (che ordinariamente le Imprese eseguono tramite i Modelli di pagamento unificato “F24”), occorrenti per dimostrare l’effettivo versamento degli importi indicati nei Modelli “Dm10/Uniemens”.

Con il successivo Comunicato del Presidente 9 marzo 2016 (recante “Ulteriori precisazioni in merito al ‘Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro’”), l’Autorità aveva consentito che le Soa potessero utilizzare il Durc anche come documento utile per attestare il regolare assolvimento del pagamento degli importi dovuti, a seguito della presentazione dei Modelli “Dm10/Uniemens” da parte dell’Impresa, al fine di verificare il possesso del requisito “speciale” costituito dall’adeguato organico medio annuo. Quindi, potendo le Soa optare per la modalità alternativa di accertamento introdotta dal Comunicato del 9 marzo 2016, l’acquisizione dei Modelli di pagamento “F24” doveva ritenersi non più essenziale per la comprova del pagamento dei contributi dovuti agli Enti previdenziali.

Con l’ulteriore Comunicato del Presidente 31 maggio 2016, l’Autorità ha preso in considerazione i chiarimenti forniti in precedenza dall’Inps con una Circolare del 26 giugno 2015, con la quale l’Ente aveva precisato che il rilascio del Durc include anche la verifica della regolarità dei versamenti alle Casse edili accertata individuando le posizioni contributive anch’esse indicate nei Modelli “Dm10/Uniemens”. Pertanto, con il Comunicato 31 maggio 2016 è stato riconosciuto che il Durc poteva diventare sostitutivo anche dei versamenti presso le Casse Edili, rendendo perciò superflua la loro acquisizione nel corso di istruttoria di attestazione.

Con il Comunicato in commento, l’Anac ha ritenuto utile precisare che in caso di trasferimenti aziendali, poiché le Soa devono comunque accertare e determinare il possesso del requisito dell’adeguato organico medio annuo, che – nella maggior parte delle ricorrenze – viene dimostrato in modo prevalente, se non integrale, dall’Impresa “dante causa”, il relativo accertamento deve essere assolto procedendo secondo le modalità originariamente indicate dal “Manuale sulla Qualificazione” del 2014, acquisendo cioè la copia dei versamenti eseguiti nei confronti di tutti gli Enti previdenziali, in modo tale da confrontare la corrispondenza di quanto dichiarato nei modelli “Dm10/Uniemens” dell’Impresa cedente con gli importi dei pagamenti realmente effettuati dalla stessa. Vien chiarito altresì che la Soa non avrà la necessità di acquisire la copia dei versamenti effettuati dall’Impresa cedente, solo qualora abbia acquisito un Durc della stessa Impresa, comprovando la spendibilità – ai fini della valutazione del costo del personale – dei modelli “Dm10/Uniemens” a suo tempo presentati dall’Impresa “dante causa”, tale da consentire una idonea e compiuta verifica dell’organico medio in capo all’impresa “avente causa” in fase di attestazione.