Soccorso istruttorio: ammesso per il “Passoe” solo se la registrazione all’Anac è stata perfezionata

Nella Sentenza n. 150 del 15 gennaio 2016 del Tar Sicilia, Palermo, i Giudici siciliani rilevano che “Avcpass” è un nuovo Sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, in attuazione dell’art. 6-bis, comma 1, del Dlgs. n. 163/06. A partire dal 1° luglio 2014, qualunque operatore economico che intenda partecipare ad una gara pubblica è tenuto a registrarsi ai Servizi informatici dell’Anac, seguendo i manuali dalla stessa messi a disposizione. La registrazione comporta la creazione di un fascicolo virtuale dell’operatore economico. A seguito dell’accesso al Sistema con le credenziali ricevute dall’Autorità, l’operatore economico deve inserire, volta per volta, il Codice identificativo della gara cui intende partecipare per poter generare il relativo “Passoe”, strumento necessario alle stazioni appaltanti per procedere alla verifica, tramite interfaccia web, dei menzionati requisiti, e che pertanto deve essere incluso nella documentazione amministrativa prodotta dal concorrente in uno con la domanda di partecipazione. Mentre, la registrazione ai Servizi informatici dell’Anac è un atto unico, la generazione del “Passoe” deve essere ripetuta per ogni gara.

Nel caso di specie, risulta che il “Passoe” è stato prodotto dalla controinteressata, in esito a soccorso istruttorio, in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda, giacché a tale data “la procedura per l’ottenimento dello stesso non era stata completata”. Risulta quindi che, al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara, la controinteressata non era ancora iscritta al sistema “Avcpass” e, quindi, non poteva presentare né ottenere, il “Passoe”.

Secondo i Giudici siciliani l’elemento dirimente, ai fini della legittima ammissione alla gara, è proprio la data di effettuazione della registrazione presso i Servizi informatici dell’Anac. Se alla scadenza del termine di presentazione della domanda la registrazione è già stata perfezionata, il “Passoe” può essere prodotto pure in seguito, giacché il prerequisito fondamentale (appunto, la registrazione) è stato perfezionato e, dunque, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 2-bis, del Dlgs. n. 163/06, il “Passoe” può essere qualificato come “dichiarazione”, in considerazione della sua natura di strumento necessario al seggio di gara per verificare il possesso, in capo al concorrente, dei requisiti di partecipazione e, come tale, funzionalmente analogo alle “dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti” di cui all’art. 38, comma 2. In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al “soccorso istruttorio”, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una “dichiarazione” ma viceversa di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge.

Tar Sicilia – Sentenza n. 150 del 15 gennaio 2016