“Soccorso istruttorio”: attivabile in caso di omessa dichiarazione dei reati ostativi

Nella Sentenza n. 2242 del 5 aprile 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che l’omessa presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza dei reati ostativi, lungi dal rappresentare una falsa dichiarazione, di per sé sola idonea a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara, si configura come mancanza di una dichiarazione sostitutiva, in quanto tale sanabile facendo ricorso al soccorso istruttorio. L’istituto del “soccorso istruttorio” in generale tende ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili. I Giudici chiariscono che non esiste un limite sistematico al “soccorso istruttorio”, se non quello che deve attenere a carenze di natura formale, in quanto tali afferenti ad attività vincolata e tradursi dunque, come nel caso di specie, nell’accertamento della sussistenza del requisito non dichiarato.