“Soccorso istruttorio”: chiarimenti sull’applicabilità

“Soccorso istruttorio”: chiarimenti sull’applicabilità

Nella Delibera Anac n. 1374 del 21 dicembre 2016, il Ministero dell’Interno ha chiesto chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’istituto del “soccorso istruttorio”, secondo quanto previsto dall’art. 83 del Dlgs. n. 50/16, ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità, relative ai “patti di integrità” di cui all’art. 1, comma 17, Legge n. 190/12.

L’Anac rileva che l’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/12, stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei “protocolli di legalità” o nei “patti di integrità” costituisce causa di esclusione dalla gara. L’Autorità sottolinea che le eventuali irregolarità sono comunque riconducibili all’ambito applicativo del “soccorso istruttorio” integrativo anche con riferimento alla fattispecie redatta nel nuovo “Codice”.

Pertanto, la carenza della dichiarazione di accettazione del “patto di integrità” o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/16, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.


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