Nella Sentenza n. 275 del 21 aprile 2017 del Tar Sardegna, la ricorrente ha partecipato alla gara indetta da una Unione di Comuni per l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico” per l’anno 2016/2017.
La gara è stata aggiudicata ad una ditta che secondo la ricorrente doveva essere esclusa. I Giudici chiariscono che l’omessa produzione, in violazione dell’art. 93, comma 8, del Dlgs. n. 50/16, della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, non consente il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/16, trattandosi di elemento richiesto a pena di esclusione. Infatti, l’art. 93, comma 8 del Dlgs. n. 50/16 prevede che “l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105, qualora l’offerente risultasse affidatario”, e l’art. 83 del Dlgs. n. 50/16 consente il soccorso istruttorio solo per “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda”.