“Soccorso istruttorio”: non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta

Nella Sentenza n. 1320 del 23 marzo 2017 del Consiglio di Stato, una Società partecipava ad una gara per l’aggiudicazione del “Servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva della rete di monitoraggio della qualità dell’aria” di una Regione, dalla quale veniva però esclusa per aver presentato un’offerta condizionata, ritenuta inammissibile dalla stazione appaltante. Secondo il ricorrente, l’irregolarità dell’offerta avrebbe potuto essere sanata attraverso il “soccorso istruttorio integrativo” ai sensi degli artt. 38, commi 2-bis e 46, comma 1-ter, del Dlgs. n. 163/06, nonché anche ai sensi di un articolo del disciplinare.

I Giudici chiariscono che il “soccorso istruttorio” non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta, sicché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi. Nel caso di specie, non si è di fronte ad un mero errore materiale o ad un refuso, ma ad una vera e propria, inammissibile, eterointegrazione delle condizioni del bando di gara.

Infatti, l’errore materiale consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere “ictu oculi”. In definitiva, l’errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione.

In conclusione, al di fuori del mero refuso materiale direttamente verificabile dalla Commissione di gara, non è ammissibile alcuna manipolazione dell’offerta neppure attraverso il soccorso istruttorio integrativo a pagamento. Inoltre, nella fattispecie in esame, si trattava di una offerta condizionata e pertanto inaccettabile.