Società controllate: determinazione del limite di spesa per l’Organo amministrativo

Nella Delibera n. 34 del 3 luglio 2019 della Corte dei conti Sardegna, viene chiesto un parere riguardante la determinazione del limite al trattamento economico degli Amministratori di Società a controllo pubblico, con particolare riferimento alla componente previdenziale del trattamento medesimo. In particolare, viene chiesto se l’importo cui fare riferimento, ai fini del rispetto della norma che impone che il costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori delle Società a controllo pubblico non sia superiore all’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, deve essere il compenso erogato agli Amministratori della stessa Società nel 2013 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari, oppure deve essere la spesa totale sostenuta dalla Società per gli Amministratori nel 2013 comprensiva anche dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico della Società.

La Sezione osserva che il limite di spesa cui fare riferimento è ancora rappresentato da quello previsto dall’art. 4, comma 4 del Dl. n. 95/2012, che ruota attorno al concetto di “costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”; infatti, tale articolo statuisce che “il costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori di tali Società [controllate] non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.

Secondo la Sezione, il concetto di “costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013” deve essere interpretato nel senso che, sia il limite di spesa storica di riferimento, sia il costo da sostenere annualmente per l’Organo amministrativo, devono essere considerati in modo complessivo, come un unico saldo composto da diverse sotto voci di costo (retributive, fiscali, previdenziali, assistenziali, ecc.). Inoltre, la Sezione pone in evidenza che nella determinazione ex ante del trattamento economico onnicomprensivo erogabile annualmente in favore dell’Organo amministrativo di Società controllata, lo stesso debba essere adeguato tenendosi prudentemente al di sotto del limite di legge, che potrà essere raggiunto, e mai superato, solo in situazioni peculiari, come nel caso di legittimo riconoscimento della parte variabile della retribuzione o di sopravvenute modifiche legislative alle sotto voci di costo che, nel loro insieme, concorrono a determinare il costo complessivo a carico del bilancio della Società pubblica. Analoghe considerazioni, in termini di onnicomprensività del trattamento economico complessivamente erogabile dalla Società controllata, possono essere svolte quindi anche in prospettiva, per il periodo in cui il nuovo limite di spesa dovesse essere quello previsto dall’emanando Decreto ministeriale di cui all’art. 11, comma 6, del Dlgs. n. 175/2016. Anche in tal caso infatti il tetto di spesa, di natura onnicomprensiva, rappresenterà una grandezza inderogabile e tutte le voci di spesa (fisse, variabili ed eventuali) che concorrono a determinare il trattamento economico complessivo, comprese quelle di natura previdenziale, dovranno essere oculatamente “calibrate” in modo da evitare qualsiasi superamento del limite fissato dal Legislatore, inteso come costo a carico del bilancio della Società partecipata.

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