Nella Delibera n. 254 del 15 dicembre 2014 della Corte dei conti Campania un Sindaco, dopo avere premesso che insieme a un altro Ente ha costituito una Società “in house providing” con capitale interamente pubblico e dopo avere elencato varie disposizioni legislative riguardanti la gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni e relative Società partecipate, chiede di conoscere “se i dipendenti della Società in house, interamente controllata da Enti pubblici, sono soggetti al ‘blocco’ dei contratti, come i dipendenti degli Enti Locali, sia per la retribuzione individuale che per la retribuzione accessoria nel rispetto dei vincoli della spesa del personale nonostante la sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro (Federambiente)”. La Sezione osserva che la scelta preferenziale da esercitare, nella fattispecie in esame, non può che essere ispirata ad una coerente, completa e motivata applicazione di principi di sana gestione e di contenimento della spesa, mediante una previa valutazione di tutte le relative implicazioni, sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell’efficienza e del buon andamento dell’attività di amministrazione di che trattasi.
Pertanto, afferma la Sezione che resta più che mai attuale quanto più volte sottolineato, in termini di doverosità del controllo e della riduzione della spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dalla Corte dei conti Veneto, con Delibera n. 903/12, secondo cui “…l’utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone la giurisdizione e il controllo della Corte dei conti”. Di conseguenza, sempre secondo la Sezione veneziana, l’Ente socio dovrà effettuare “un costante ed effettivo monitoraggio sull’andamento della Società, con una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale”, mettendo in atto, volta per volta, gli interventi correttivi che si rendano necessari nel corso della vita della Società, per assicurare al meglio la remunerazione del capitale investito con l’impiego di consistenti risorse pubbliche. Su tali aspetti gestionali e decisionali la Sezione non può peraltro esprimere valutazioni tali da indirizzare, nello specifico, l’attività discrezionale dei competenti Organi, soprattutto perché le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non possono svolgere, in sede consultiva, una funzione di consulenza di tale latitudine da giungere ad inserirsi in attività gestionali amministrative e/o societarie, ovvero ad interferire con i poteri discrezionali di altri Organi i quali siano titolari, in via esclusiva, del relativo esercizio e della conseguente applicazione.
Corte dei conti Campania – Delibera n. 254 del 15 dicembre 2014