Nella Sentenza n. 434 del 2 aprile 2021 del Tar Veneto, i Giudici rilevano che, a livello definitorio, vi è una nozione di “Pubbliche Amministrazioni” che delimita il Settore del “Pubblico Iimpiego” prevista all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, secondo cui “per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni educative, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro Associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/1999”.
Tuttavia, tale nozione non è l’unica. I Giudici osservano che esiste anche una nozione molto più ampia di “Pubbliche Amministrazioni” prevista dalla normativa nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica di recepimento della disciplina comunitaria di cui al Regolamento (UE) n. 549/2013 del Palamento europeo e del Consiglio, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione Europea. La Legge n. 196/2009, all’art. 1, comma 2, dispone che ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica per “Amministrazioni pubbliche” si intendono gli Enti e i soggetti indicati a fini statistici in appositi Elenchi approvati dall’Istat con proprio provvedimento. Tale Provvedimento, in applicazione della disciplina comunitaria, prescinde totalmente dalla natura giuridica pubblica o privata dei soggetti interessati, e dà invece prevalenza alle fonti di finanziamento pubbliche (vi sono ad esempio le Società per azioni in mano pubblica, alcuni Enti di previdenza privati, le Fondazioni pubbliche ecc.) ricomprendendo perciò anche una molteplicità di persone giuridiche private. Ciò vale a fortiori per le Società “in house” che costituiscono in realtà articolazioni in senso sostanziale della Pubblica Amministrazione da cui promanano.