Società partecipate: il contenimento dei contratti a tempo determinato dev’essere garantito

Nella Delibera n. 1 del 13 gennaio 2015 della Corte dei conti Puglia, il parere verte sulla possibilità per una Società a partecipazione pubblica totale di ricorrere al lavoro flessibile, per effetto della nuova formulazione dell’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08, operata dal Dlgs. n. 90/14. La Sezione ritiene che è principio generale dell’ordinamento il carattere temporaneo ed eccezionale del ricorso al lavoro flessibile che conseguentemente deve trovare applicazione anche per gli Organismi partecipati. Inoltre, per effetto della nuova formulazione dell’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08, operata dal Dl. n. 90/14, per le Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo vige il principio di riduzione dei costi del personale. Il riferimento normativo, contenuto nell’art. 18, comma 2-bis, al contenimento delle assunzioni di personale assume carattere generale e quindi non può non ricomprendere anche le assunzioni a tempo determinato. Pertanto, le Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo devono garantire il contenimento anche di tali forme di assunzione. Quindi, nella fattispecie in esame, non sussiste la possibilità per una Società a partecipazione pubblica totale o di controllo di ricorrere alla somministrazione di lavoro anche oltre i limiti temporali di 36 mesi previsti dal Dlgs. n. 368/01 rilevato che tale possibilità, oltre a risultare in contrasto con il principio di riduzione dei costi di personale, non appare consentita dall’ordinamento neppure nel Settore privato ove, qualora dovesse verificarsi il superamento del predetto limite temporale, il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato.

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 1 del 13 gennaio 2015[1]

Endnotes:
  1. Corte dei conti Puglia, Delibera n. 1 del 13 gennaio 2015: https://www.entilocali-online.it/wp-content/uploads/2015/01/puglia-1-2015.doc