Società partecipate miste: partecipazioni frazionate tra vari Enti Locali

Nella Sentenza 363 del 5 aprile 2018 del Tar Veneto, la questione controversa in esame riguarda una Società holding al cui capitale partecipano 2 soci privati e ben 91 Comuni, i quali detengono ognuno partecipazioni di limitata consistenza che vanno da un minimo dello 0,05% del predetto capitale ad un massimo del 2,74%.

I Giudici rilevano che non è possibile il mantenimento di una partecipazione societaria di un Ente Pubblico per la realizzazione di “servizi di interesse generale”, qualora siffatta partecipazione sia minoritaria (stante anche l’assenza di altri soci pubblici). In questi casi, il servizio espletato non può rientrare nella definizione di servizi di “interesse generale”, non potendo esserne garantita la fruibilità secondo le modalità richieste dall’art. 24 del Dlgs. n. 175/16.