La Delibera n. 3 del 17 gennaio 2018 della Corte dei conti Piemonte verte su un quesito relativo possibilità o meno – nelle more della procedura di liquidazione di una Società che gestisce “servizi pubblici di interesse generale” a carattere sportivo/ricreativo, di cui un Comune è socio unico – di utilizzare specifici fondi accantonati (mediante operazioni, in via alternativa, di ricapitalizzazione, anticipazione di cassa, garanzie fideiussorie), nei limiti del rispetto del “Pareggio di bilancio”, per consentire alla Società di far fronte alle sue esigenze operative.
La Sezione sottolinea che il meccanismo dell’accantonamento, imposto prima dall’art. 1, commi 550-552, della Legge n. 147/13, ed attualmente dall’art. 21 del Dlgs. n. 175/16, non ha significato il venir meno dei limiti al “soccorso finanziario” nei confronti degli Organismi partecipati.
In sostanza, il sistema prevede che, qualora un Organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente Locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito Fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo. Pertanto, viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli Organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli Enti proprietari a preventivo.Tanto è previsto, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli Enti Locali nel perseguimento della sana gestione degli Organismi partecipati.Le somme accantonate nel Fondo, in corrispondenza delle perdite registrate nell’esercizio precedente dagli Organismi societari, rientrano nella disponibilità dell’Ente partecipante qualora tali perdite siano effettivamente ripianate (attraverso interventi finanziari dell’Ente socio oppure grazie alla gestione societaria degli esercizi successivi), o l’Ente dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.
In conclusione, secondo la Sezione, il Legislatore ha individuato talune specifiche situazioni in cui la necessità di vincolare il bilancio dell’Ente socio, a salvaguardia dei relativi equilibri finanziari, viene a cessare in conseguenza della sopravvenuta impossibilità del verificarsi dei potenziali eventi che giustificavano il preventivo accantonamento di risorse. Tra questeè ricompresa anche la messa in liquidazione della Società, avendo in questo caso evidentemente valutato che l’assenza di una possibile continuità aziendale, unita al regime di responsabilità patrimoniale limitata del socio, rendono non ipotizzabile una nuova spesa del medesimo diretta a far fronte alle passività societarie.