Società pubblica in liquidazione: l’esigenza di soddisfare i creditori sociali non legittima il“soccorso finanziario” da parte dell’Ente

Nella Delibera n. 84 del 20 aprile 2018 della Corte dei conti Liguria, un Sindaco chiede quali misure il Comune in questione possa adottare nell’ambito di una procedura concorsuale relativa ad una Società partecipata. Società prima messa in liquidazione e poi dichiarata fallita, e per la quale l’Ente in questione vuole verificare la possibilità di aderire alla procedura di concordato fallimentare.

Nel corso del tempo l’Ente territoriale ha rilasciato garanzie in favore della Società partecipata al fine di consentire la contrazione di mutui da parte dell’Organismo partecipato.

La Sezione rileva che l’Ente socio non ha alcun obbligo, anche se unico, di ripianare le perdite o assumere in modo diretto i debiti del soggetto partecipato. Ciò in quanto la stessa giurisprudenza ha individuato una serie di limiti alla possibilità per gli Enti Locali di ricorrere a tali operazioni nell’ambito dei rapporti finanziari con le proprie partecipate.

Nello specifico, la Sezione chiarisce che un Ente Locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un Organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione. Questo vale, a maggior ragione, relativamente all’ammissibilità di interventi di “soccorso finanziario” nei confronti di Società poste in stato di liquidazione o, come nel caso di specie, dichiarate fallite, le quali rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma al sol fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell’eventuale patrimonio netto risultante all’esito della procedura. E’ da escludersi, ad esempio, che il concreto interesse pubblico all’operazione possa essere rinvenuto nella mera esigenza di soddisfare i creditori sociali, verso i quali l’Ente invece non ha alcun obbligo in virtù dei principi comuni in tema di autonomia patrimoniale delle Società di capitali e di responsabilità patrimoniale limitata del socio.