Società pubbliche locali: divieto di “soccorso finanziario” e operazioni elusive, l’orientamento della Giustizia contabile

Alcuni interessanti spunti riguardanti la “control governance”degli Organismi partecipati da Enti Locali che erogano “servizi pubblici” o “strumentali” si traggono dalla lettura di talune Pronunce specifiche relative all’anno 2014 della Sezione regionale di controllo per il Veneto e di quella per la Lombardia della Corte dei conti – contrassegnate dalla sigla “Prse” – che contengono segnalazioni al Consiglio comunale (o provinciale) a seguito dell’esame dei Questionari trasmessi dagli Organi di revisione relativi al rendiconto 2011 (redatti ai sensi dell’art. 1, commi 166-168, della Legge n. 266/05, “Finanziaria 2006”) e della successiva attività istruttoria[1].
In materia di Società partecipate dagli Enti Locali rispettose del “vaglio finalistico” sancito nell’art. 3, commi da 27 a 29, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”) – che ha introdotto il divieto di costituire Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o di assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni – anche di minoranza – in tali Società – la Sezione lombarda ribadisce più di una volta l’importanza per gli attori coinvolti del rispetto dei generali principi di buon andamento (declinati nell’art. 97 della Costituzione e nell’art. 1 della Legge n. 241/90) in tutte le fasi che caratterizzano la vita dell’Azienda.
Allorquando gli Enti Locali scelgono di gestire “servizi pubblici” (o anche “strumentali”) attraverso lo strumento societario, poiché nel capitale sociale di Organismi esterni affluiscono mezzi finanziari (o patrimoniali) di natura pubblica, particolari doveri e precauzioni incombono nei confronti delle Amministrazioni conferenti. L’assioma ricorrente da rispettare è quello per cui l’attività sociale non deve generare delle perdite che distruggano la ricchezza inizialmente investita, perseguendo la “efficienza gestionale”. Il motivo posto a fondamento di tale assioma va ricercato nel brocardo che afferma la “sacralità” del patrimonio pubblico.
Alla luce di quanto sopra, la “scelta di ricorrere a Organismi strumentali o Società partecipate sottintende un presupposto di fondo, il conseguimento di un equilibrio di bilancio, che non arrechi danno economico al patrimonio conferito dall’Ente pubblico socio”. Tale principio di “efficienza gestionale” è conforme alla “Legge di stabilità 2014”[2] che, tra le misure sanzionatorie previste quale conseguenza di perdite di bilancio, impone, a far data dal 2015, ai soci (anche Enti Locali) di Imprese collettive che hanno registrato un risultato di esercizio negativo, l’istituzione nel proprio bilancio di previsione di un apposito Fondo vincolato di ammontare pari alla perdita non immediatamente ripianata riproporzionata alla propria quota di partecipazione (art. 1, commi 550, 551 e 552, della Legge n. 147/13).
Per garantire siffatto equilibrio in via preventiva il Comune (o Provincia) – nel rispetto del principio della “legalità finanziaria” – deve valutare l’adeguatezza della dotazione patrimoniale al modello privatistico (quale funzione di “garanzia all’organizzazione della produzione”), nonché impostare un adeguato contratto di servizio.
Sotto quest’ultimo aspetto, occorre precisare che la Società a capitale pubblico costituita per la gestione di “servizi pubblici locali” si remunera direttamente mediante la riscossione dei corrispettivi o delle tariffe a carico dell’utente finale, fermo restando l’eventuale intervento da parte dell’Ente socio ad integrazione di prezzo per garantire l’equilibrio economico-finanziario, nel caso in cui i ricavi di gestione non siano sufficienti a coprire tutti i costi di gestione. In siffatta evenienza, il pubblico intervento si rende necessario perché l’automaticità del mercato non è sufficiente a remunerare l’attività di fornitura del servizio, visti gli obblighi “pubblici” che il gestore è tenuto a sopportare.
Onde consentire il raggiungimento del richiesto equilibrio economico dell’Organismo partecipato, è necessario che, in fase di programmazione, il “costo sociale” a carico del bilancio dell’Ente Locale sia correttamente quantificato nel contratto di servizio. Adeguata quantificazione deve avvenire per i componenti negativi di reddito che affluiranno nel conto economico della Società e che vanno previamente inseriti nel Piano economico finanziario. La sottostima, sia dei costi di produzione del servizio a carico dell’Impresa collettiva, sia del “costo sociale” dell’intervento pubblico che si ribalta nel bilancio della Società fra i ricavi, considerata potenzialmente elusiva del Patto di stabilità dalla Ragioneria generale dello Stato nella Circolare n. 5/13, non può che generare delle perdite di esercizio che nel tempo andranno ad erodere la ricchezza inizialmente investita dal socio pubblico.
È evidente invece che, nel caso di “Società pubblica esercente servizi c.d. ‘strumentali’”, l’Ente partecipato percepisca risorse provenienti esclusivamente dal socio, tant’è che il suo aggregato “Valore della produzione” contiene solo componenti positivi che conseguono dai corrispettivi erogati dall’Amministrazione locale. Rileva quindi, ai fini dell’equilibrio economico della Società, la circostanza che il costo dell’approvvigionamento del “servizio strumentale” trovi copertura dal trasferimento delle risorse da parte del Comune (o Provincia).
Obblighi e cautele da rispettare da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice non finiscono qui. Il socio pubblico deve infatti vigilare nel corso della gestione che gli obblighi contrattuali siano correttamente assolti, così come la gestione della Società rispecchi l’insieme dei piani e programmi preventivamente approvati dal Consiglio comunale (o provinciale). Per l’Ente Locale, quanto appena asserito assume maggiore pregnanza in virtù del monitoraggio costante sulle Società partecipate da attivarsi per dar corso quantomeno al controllo sugli equilibri del proprio bilancio imposto dall’art. 147-quinquies del Dlgs n. 267/00 (Tuel); ove addirittura non sia richiesta, date le dimensioni dell’Ente, l’implementazione di un vero e proprio sistema di controllo interno sulle Società partecipate ex artt. 147, comma 2, lett. d) ed e), e 147-quater del Tuel.
Gli equilibri di bilancio così intesi sono assicurati anche nella misura in cui i residui attivi iscritti nel bilancio degli Enti soci, derivanti dai crediti vantati verso la Società, hanno la possibilità di essere riscossi. Ragion per cui la Corte, Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, nella Deliberazione n. 459/2013/Prsp-Inpr, richiama ciascuna Amministrazione locale a valutare l’attendibilità dei residui medesimi, onde procedere al loro riaccertamento con le conseguenze previste dall’ordinamento contabile (mantenere in bilancio solo quelli per cui si ha una ragionevole certezza di incasso, ovvero valutare comunque l’opportunità di accantonare al “Fondo svalutazione crediti” un congruo importo dei crediti vantati verso la gestione parallela).
Ciò detto, giova rimarcare che, anche in virtù del fatto che, per la Sezione Lombardia, quando “… l’attività societaria pare evidenziare, sin dall’origine, un mancato equilibrio fra costi e ricavi, con conseguente progressiva erosione del capitale sociale conferito o necessità di interventi di ricapitalizzazione (oltre, naturalmente, alla difficoltà di dismettere un pacchetto azionario non appetibile sul mercato)”, l’Ente Locale deve “adottare i necessari provvedimenti atti a mantenere il rapporto con le Società partecipate nell’ambito dei canoni di sana gestione e legalità finanziaria, tutelando il valore dei conferimenti effettuati nel corso del tempo ed evitando incidenze negative future sulla situazione patrimoniale dell’Ente medesimo”[3] (Cfr. Deliberazioni n. 11/2014/Prse).
Partendo dalla constatazione che un Organismo facente capo ad un Ente Locale (nel caso di specie, una Fondazione) non avrebbe corrisposto canoni di locazione alla sua stessa Amministrazione di riferimento, la Giustizia contabile della Lombardia ha lasciato intendere come siffatto mancato adempimento costituisca una forma indiretta di finanziamento concessa alla gestione parallela, espressione del “divieto di soccorso finanziario” introdotto nell’ordinamento dall’art. 6, comma 19, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10.
La conseguenza è che la mancata riscossione da parte dell’Ente Locale di un credito vantato nei confronti di una Società partecipata che è in perdita negli ultimi 3 esercizi, giusta applicazione dell’art. 6 citato, viene pertanto a costituire un caso di violazione del divieto di cui sopra.
Quindi, di fronte a siffatta evenienza, all’Ente socio non è permesso di rinunciare alla riscossione di crediti eventualmente vantati nei confronti della stessa Impresa collettiva, ammesso che – in casi differenti – la rinuncia possa essere considerata comunque possibile, atteso che la norma contenuta nel ridetto comma 19 appare ormai quale espressione di un principio generale che vieta ingiustificati sovvenzionamenti non previsti nel contratto di servizio. Difatti, in capo all’Ente Locale non sussiste alcun obbligo di azionare procedure tese a ripristinare l’equilibrio economico durevole degli Organismi da esso partecipati. Anzi, il Comune (o la Provincia) in via ordinaria con la riduzione del capitale al di sotto della soglia di “sicurezza” di fatto prende atto dello scioglimento della Società ai sensi all’art. 2484, comma 1, n. 4, Cc. Diversamente, qualora il socio pubblico intenda optare, discrezionalmente, per la continuazione dell’attività societaria, quest’ultima scelta deve presupporre un’attenta valutazione per evitare di mantenere in vita una Società la cui gestione non sia in grado di raggiungere un equilibrio economico-finanziario con le condizioni regolate nel contratto di servizio all’atto dell’affidamento. Tutto ciò in conformità del principio della motivazione dell’azione amministrativa di cui alla Legge n. 241/90.
Tuttavia, nulla osta al fatto che, qualora la Società partecipata presenti perdite prodotte senza soluzione di continuità nell’arco di un triennio, nell’ambito di un piano di risanamento/investimento da applicare alla stessa gestione parallela, il Comune (o Provincia) possa effettuare una rivisitazione del contratto di servizio che contempli la stipula di un contratto di locazione a tariffe non di mercato quale contropartita degli obblighi “pubblici” che il gestore è tenuto a sopportare.
La Sezione in parola “ha posto in evidenza la necessità, per il contratto di servizio, di garantire un equilibrio economico ex ante all’Organismo strumentale. In sostanza, il contratto deve correlare a priori gli obblighi di prestazione ai corrispettivi (erogati dal medesimo Comune o da terzi, anche utenti), così da far gravare sul finanziamento pubblico i soli ‘costi sociali’. In questo modo, anche i servizi fisiologicamente in perdita possono raggiungere un trasparente equilibrio (cfr. Sezione regionale per la Puglia, Delibera n. 29/12), posto che, per quelli poco remunerativi, non appetibili per il mercato, le perdite potrebbero essere fisiologiche (si pensi al caso del Servizio di ‘Trasporto pubblico’ verso un paese disagiato e/o con pochi abitanti/utenti). Proprio al fine di garantire l’equilibrio economico patrimoniale nella gestione del servizio e/o la trasparente emersione di perdite dovute ai costi sociali, è necessaria, nel contratto di servizio, un’attenta regolazione ex ante dei diritti e degli obblighi delle parti, nella quale deve necessariamente essere inserita, stimando l’impatto dei ricavi da tariffe e dei trasferimenti fiscalizzati, l’obbligo del raggiungimento di un complessivo equilibrio economico finanziario” (Cfr. Deliberazione n. 12/2014/Prse).
I Giudici, dopo aver accertato una parziale esazione del credito derivante dalla concessione in locazione di immobile di proprietà comunale ad un Organismo facente capo allo stesso Ente Locale, hanno invitato l’Amministrazione medesima a “verificare il puntuale adempimento del contratto di locazione … e far conoscere le misure adottate per la riscossione dei crediti già maturati”.
Altro caso che ha destato attenzione da parte della Corte dei conti è quello che si riferisce alla seguente operazione posta in essere da un Comune: “… cessione degli immobili da alienare ad una Società veicolo … , con capitale interamente pubblico, che ha acquisito i suddetti beni a titolo definitivo, corrispondendone il valore al Comune attraverso l’accensione di un mutuo presso un Istituto di credito ….. Tali finanziamenti sono estinti dalla Società utilizzando i proventi derivanti dalla cessione definitiva degli immobili (con retrocessione al Comune del plusvalore eventualmente generatosi)”. Tuttavia, “…l’obiettivo di alienazione degli immobili comunali, ceduti a tale scopo alla Società veicolo …, viene realizzato mediante la vendita di questi ultimi ad altra Società …, quasi interamente posseduta (al 99%) dallo stesso Comune” (Deliberazione n. 14/2014/Prse).
La suddetta operazione è stata praticamente ricondotta dalla Sezione lombarda nell’ambito delle ipotesi di indebitamento assunto dall’Ente “padre” e quindi soggette alla disciplina che ne limita la contrazione a parametri precisi. Ma qual è l’appiglio normativo utilizzato dai Giudici per giungere ad una simile conclusione ?
Sul punto occorre rilevare che l’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03 (“Finanziaria 2004”), ha previsto che, per gli effetti dell’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, ovverossia per l’applicazione del noto brocardo che consente la contrazione di debiti solo per finanziare spese aventi natura di investimenti, costituiscono (anche per gli Enti Locali) operazioni di indebitamento quelle che comportano “l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione …. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da Amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre Amministrazioni pubbliche ”.
Anche se nel caso di specie i cespiti sono stati ceduti alla Società veicolo per un corrispettivo superiore all’85% del valore attribuito dalle perizie di stima, per la Sezione lombarda la fattispecie in esame rientra comunque nell’alveo del comma 17 dell’art. 3, perché nella sostanza è assimilabile alle “…operazioni di cartolarizzazione o cessione del credito effettuate con altre Pubbliche Amministrazioni”. Per i Giudici, quindi, la Società veicolo, che è“sottoposta alla direzione e coordinamento del Comune […] ai sensi dell’art. 2497 del Codice civile e, in particolare, al c.d. ‘controllo analogo’ a quello esercitato sui propri uffici”, viene in sostanza assimilata ad una Pubblica Amministrazione in conformità alla Direttiva sugli appalti, nonché a quella sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, emanate dal Parlamento europeo lo scorso 15 gennaio 2014.
Tale visione esegetica trova la propria fonte nei principi desumibili dalla Sentenza della Cassazione (Sezione Unite) n. 26283 del 25 novembre 2013, nella quale è stato riconosciuto che il danno al patrimonio prodotto dagli Amministratori ad una Società “in house” è un danno al patrimonio riconducibile all’Ente partecipante, così che a loro carico scatta il danno erariale e sussiste la giurisdizione della Corte dei conti. Da qui la derivazione che il modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di “delegazione interorganica” (leggasi Società “in house”) viene a rilevare ai fini della nozione di Pubblica Amministrazione.
Si rammenta che sussiste “controllo analogo” allorché il soggetto a cui è assentito il servizio in assenza di gara subisce l’influenza determinante, quanto a scelte strategiche ed a decisioni significative, dell’Amministrazione aggiudicatrice. Permane il requisito “de quo” qualora l’Ente affidante, congiuntamente con altre Amministrazione aggiudicatrici, eserciti sulla persona giuridica un controllo della stessa specie di quello che tali soggetti esercitano sui propri servizi.
Per i Giudici lombardi alla medesima conclusione di cui sopra “può giungersi valutando la natura giuridica della Società in discorso nell’ottica della normativa comunitaria disciplinante gli obblighi degli Stati membri in materia di limiti all’indebitamento ed al disavanzo”. Pertanto, “l’operazione intercorsa tra il Comune … [e la sua Società veicolo] …, così come eventuali similari, vanno considerate quale indebitamento dell’Ente, con relativo assoggettamento alla pertinente disciplina, sia in termini di limiti quantitativi (cfr. artt. 204 e 207 Tuel), che di eventuale divieto (per esempio, in caso di sforamento del Patto di stabilità)”.
Ciò che è importante rilevare dalle considerazioni della Giustizia contabile richiamata è che, laddove si verifichino operazioni assimilabili alle “cartolarizzazioni e [alle] cessioni di crediti vantati verso altre Amministrazioni pubbliche”, il Legislatore viene a presumere che la cessione a monte del cespite in realtà non è avvenuta, per cui in una prospettiva economico-patrimoniale l’operazione potenzialmente crea debito per l’Ente Locale che nel suo bilancio ha accertato una entrata conseguente ad una vendita praticamente fittizia.
Nella fattispecie in esame, peraltro, la Società veicolo ha alienato alcuni degli immobili che le erano stati trasferiti dal Comune socio ad altra Impresa collettiva partecipata sempre dallo stesso Ente Locale. Per cui il bilancio della Società veicolo (nell’anno della vendita dei cespiti) subisce degli effetti positivi (maggiori ricavi per l’importo dell’alienazione) che in realtà non dovrebbero esserci, essendo gli immobili ceduti (anch’essi presumibilmente in maniera fittizia) catalogati quali “beni merce”. Quindi la Società veicolo, anziché un utile, avrebbe dovuto produrre una perdita generante (così si legge nella citata Deliberazione) l’applicazione della procedura di cui all’art. 2482-ter del Codice civile (tale è la procedura che ricorre allorquando per perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale).
Tutto ciò senza valutare gli ulteriori aspetti che l’operazione in parola produce ai fini del Patto di stabilità interno. Occorre infatti considerare che, per la Magistratura contabile lombarda, secondo quanto previsto nella richiamata Deliberazione, in conformità all’orientamento del Mef, destano perplessità, “… ai fini della corretta contabilizzazione tra le poste rilevanti ai fini del Patto, cessioni a titolo oneroso di patrimonio comunale ad Organismi partecipati, laddove questi ultimi (privi di sufficienti risorse proprie) debbano poi indebitarsi per reperire le relative fonti di finanziamento. Tale ipotesi configura un improprio collegamento negoziale tra il contratto di vendita del patrimonio comunale all’Organismo partecipato (di per sé legittimo) ed il negozio di mutuo (attraverso cui la Società paga all’Ente Locale il prezzo di acquisto del bene), fattispecie in concreto verificatasi nel caso… [in esame]”.
Conclusivamente, la Sezione lombarda ha affermato che, “… in virtù dell’operazione trilaterale [sopra descritta, l’Ente Locale ha conseguito] una forma di finanziamento non classificabile (formalmente) come indebitamento in capo a se stesso, realizzando un duplice effetto elusivo sotto il profilo contabile. Da un lato, consegue un’entrata rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità e, dall’altro, ribaltare il proprio indebitamento sull’Organismo partecipato…”.
Giova anche precisare che i Giudici contabili, nella fattispecie presa in esame, hanno rilevato che tanto la Società veicolo quanto l’altra Società a cui quest’ultima ha venduto parte degli immobili, hanno nell’oggetto sociale l’espletamento di attività immobiliare. Pertanto, dal lato dei limiti di natura qualitativa alla detenzione di partecipazioni da parte degli Enti Locali, la Società veicolo – che è stata costituita in fase successiva rispetto all’altra – non potrebbe essere comunque mantenuta in vita (per la verità, essa è stata comunque messa in liquidazione per motivazioni rinvenienti nell’aspetto civilistico della vicenda).
Ciò che si vuol rimarcare è che il “vaglio finalistico” sancito nell’art. 3, commi da 27 a 29, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”) non può intendersi rispettato qualora il Comune (o Provincia) costituisca una Società (ovvero ne acquisisca partecipazioni) avente oggetto sociale similare di altra Impresa collettiva le cui quote o azioni sono già in possesso dello stesso Ente Locale. In siffatta evenienza, l’attività di produzione di servizi (strumentali) che la Società dovrebbe svolgere non sarebbe considerata strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Proprio in virtù delle considerazioni sopra esposte, la Sezione ha ritenuto opportuno ricordare, nella citata Deliberazione, che la norma che sancisce i limiti qualitativi alla detenzione delle partecipazioni societarie, “… in un’ottica di complessiva rivisitazione dei limiti alla detenzione di partecipazioni societarie è stata di recente modificata dall’art. 1 comma 569 della ‘Legge di stabilità’ n. 147/13, in base alla quale ‘il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell’art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto” (entro 12 mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, comma 2, del Codice civile)”.
In proposito, si rammenta che il Legislatore, con il comma 29 dell’art. 3 della Legge “Finanziaria 2008”, aveva previsto che il mantenimento delle partecipazioni esistenti alla data del 1° gennaio 2008 doveva presupporre l’autorizzazione dell’Organo competente (Consiglio comunale o provinciale per gli Enti Locali), da rendere con apposita Delibera motivata[4] in ordine alla esistenza delle condizioni cristallizzate nel comma 27 dell’art. 3 citato[5]. Fermo restando che la prefata autorizzazione, con le stesse forme e modalità, era divenuta condizione imprescindibile anche per l’assunzione di nuove partecipazioni (art. 3, comma 28, Legge n. 244/07). Di talché, l’adozione dell’atto consiliare che ha verificato i presupposti di legittimità ha anche richiesto una prodromica attività ricognitiva delle Società costituite e delle partecipazioni dirette possedute, anche minoritarie. Laddove si fosse accertata l’esistenza di Società e partecipazioni non consentite, gli Enti soci avrebbero dovuto provvedere, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, alla loro cessione a terzi entro una data determinata (art. 3, comma 29, Legge n. 244/07). Tale termine, inizialmente fissato per il 30 giugno 2009, è stato poi prorogato al 31 dicembre 2010 dall’art. 71, comma 1, lett. e), della Legge n. 69/09.
Ciò stante, rileva che la Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), per il tramite del comma 569 dell’art. 1, ha prorogato ulteriormente il termine di cui sopra, stabilendo nel 30 aprile 2014 la data entro la quale occorre procedere alla cessione delle Società e partecipazioni “contra-legem”. Contestualmente, l’Autore delle leggi ha sancito, sia che dal 1° maggio 2014 “la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto”, sia che “entro 12 mesi successivi alla cessazione la Società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, comma2, del Codice civile”. Ma, come spesso avviene nel ns. Paese, il tempo delle proroghe non è mai finito. Tanto è vero che l’art. 2, comma 1, lett. b), del Dl. n. 6 marzo 2014, n. 16, ha ulteriormente prolungato al 31 dicembre 2014 la data entro la quale occorre procedere alla cessione delle partecipazioni vietate che, a questo punto, cessano di ogni effetto a partire dal 1° gennaio 2015. È invece rimasto inalterato il lasso di tempo di 12 mesi dalla cessazione che la Società ha a disposizione per provvedere alla liquidazione in denaro del valore della quota al socio cessato.
In ultimo, vale la pena evidenziare che, in tema di rispetto del “vaglio finalistico” sancito nell’art. 3, commi da 27 a 29, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), la richiamata Sezione della Giustizia contabile ha espresso dubbi circa la legittimità dell’acquisizione di partecipazioni da parte di una Provincia, stante la non inerenza con la missione istituzionale, in una Società che è stata costituita da un Comune per la costruzione e la gestione di una residenza socio sanitaria (Cfr. Deliberazione n.11/2014/Prse).
di Ivan Bonitatibus e Edoardo Rivola
[1] Cfr. Deliberazioni nn. 11/2014/Prse, 12/2014/Prse, 14/2014/Prse e 17/2014/Prse.
[2] In tale Legge n. 147/13, è opportuno specificare, è stato architettato un sistema che mira a tenere sotto controllo l’andamento economico degli Organismi esterni attraverso la responsabilizzazione, da un lato, delle Amministrazioni partecipanti in funzione degli effetti che possono determinarsi sui loro bilanci, dall’altro, dei gerenti delle Imprese collettive che divengono passibili di misure sanzionatorie in presenza di gestioni in perdita.
[3] Non va sottaciuto che la Sezione in parola ha anche disposto “la trasmissione della presente Pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, al fine di avviare eventuale azione di responsabilità per le voci di danno evidenziate nel presente accertamento o nella documentazione richiamata”.
[4] Da “tras[mettere] alla Sezione competente della Corte dei conti” (Sezione regionale di controllo).
[5] Si rammenta che secondo tale comma 27,“al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali Società. È sempre ammessa la costituzione di Società che producono servizi di interesse generale”.
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