Corte di Giustizia Europea, con Sentenza del 29 settembre 2015, causa n. C-276/14
La Corte di Giustizia europea, con la Sentenza 29 settembre 2015, Causa n. C-276/14, ha definitivamente fatto chiarezza sulla questione pregiudiziale relativa alla possibilità di individuare, come soggetti passivi Iva, unità organizzative iscritte al bilancio del Comune (es. Scuole di formazione o Istituzioni comunali) a cui l’Ente pubblico territoriale fa riferimento per lo svolgimento della propria attività, che non soddisfino il criterio di indipendenza previsto all’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006.
I Giudici della Corte europea sono stati chiamati a pronunciarsi a seguito di una controversia tra un Comune polacco ed il Ministero delle Finanze locale: il primo riteneva che, stando a quanto stabilito dall’art. 15, paragrafi 1 e 2, della Legge nazionale Iva, debba essere considerato soggetto passivo dell’Iva solo il Comune anche per tutte quelle attività svolte da unità di cui lo stesso si serve in quanto in quanto è il solo a svolgere l’esercizio in modo autonomo di un’attività economia.
Il Ministro delle Finanze al contrario sosteneva che, visto che le suddette unità erano iscritte al bilancio del Comune ma giuridicamente distinte dallo stesso, e che realizzavano attività economiche in modo indipendente, dovevano per questo essere considerati soggetti passivi Iva.
Contro le prese di posizione del Ministero delle Finanze, il Comune polacco presentava ricorso per Cassazione (il precedente ricorso al Tribunale amministrativo locale era stato respinto).
L’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/Ce considera come “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di detta attività.
Il Giudice del rinvio, in sostanza, chiedeva alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sul significato delle parole “in modo indipendente” in riferimento agli Enti pubblici.
A tal proposito, la Corte ha chiarito che un Ente di diritto pubblico, per essere qualificato come soggetto passivo ai sensi della Direttiva Iva deve esercitare, conformemente all’art. 9, paragrafo 1, un’attività economica in modo indipendente.
Per stabilire se un’unità iscritta al bilancio comunale esercita attività economica in modo indipendente occorre verificare se essa si trovi in rapporto di subordinazione nei confronti del Comune cui è collegata.
Per valutare questo – precisa la Corte – si deve verificare se l’unità svolga l’attività in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, nonché se essa si assuma il rischio economico legato all’esercizio di dette attività.
Dopo quanto sopra precisato la Corte, considerato che nel caso per il quale è stata chiamata a pronunciarsi le unità iscritte al bilancio:
– svolgono le attività economiche loro assegnate in nome e per conto del Comune;
– non rispondono dei danni provocati da tali attività in quanto la responsabilità ricade esclusivamente sul Comune;
– non si assumono il rischio economico legato all’esercizio delle attività svolte in quanto non rispondono di un proprio patrimonio;
– e che sia le loro entrate che le loro spese vengono imputate sul bilancio dell’Ente, ha sancito quanto segue: “l’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/Ce del Consiglio 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’Imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che Enti di diritto pubblico, quali le unità iscritte al bilancio comunale di cui al procedimento principale, non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto in quanto non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione”.
Ai fini della legislazione italiana, possono essere assimilate alla casistica in esame tutte le Istituzioni comunali previste dall’art. 114, comma 2, del Tuel (Dlgs. n. 267/00), qualora svolgano attività rilevanti Iva, nonché eventuali Scuole di formazione proprie dei Comuni, gestite anch’esse in contabilità Iva del Comune.
In entrambi i casi Istituzioni e Scuole comunali, pur potendo godere di autonomia gestionale, operano con la Partita Iva del Comune in nome e per conto dello stesso e pertanto la soggettività passiva Iva deve essere verificata in capo a quest’ultimo e non alle singole unità operative.
Per completezza ricordiamo che, come ribadito in passato anche su queste pagine, appare anomalo il fatto che in Italia molte Istituzioni comunali, disciplinate dal citato art. 114, comma 2, del Tuel, operino con Partita Iva propria rispetto al Comune, venendo assimilate ad Aziende speciali di cui al comma 1, quando quest’ultime, per espressa previsione normativa, sono enti strumentali dell’Ente Locale dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, mentre le Istituzioni sono Organismi strumentali degli Enti Locali per l’esercizio di Servizi sociali, dotati di sola autonomia gestionale.
di Alessio Malucchi e Francesco Vegni