Delibera n. 151 del 26 marzo 2024
Nella fattispecie in esame, un Comune e due Società richiedono all’Anac un parere riguardante le conseguenze della richiesta tardiva di effettuazione del sopralluogo obbligatorio e se tale circostanza possa determinare l’esclusione dalla gara. In particolare, il bando della procedura di gara in questione, pubblicato in data 22 gennaio 2024, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 21 febbraio 2024, prevedeva l’obbligo del sopralluogo, da effettuare, a pena di esclusione, entro il 7 febbraio 2024. Le Imprese in questione trasmettevano la richiesta di sopralluogo in data 15 febbraio 2024, comunicando, da subito, l’esistenza di una pronuncia del Consiglio di Stato (Sentenza n. 575/2021) ove si afferma che il sopralluogo tardivo non può comportare l’esclusione dalla gara. La Stazione Appaltante, nonostante le richieste fossero ampiamente tardive rispetto al termine di scadenza fissato dal disciplinare e ancor di più rispetto alla data di indizione di gara, per favorire la massima partecipazione ed evitare aggravio del procedimento, acconsentiva, con riserva, alle richieste, invitando entrambe le Imprese ad effettuare il sopralluogo in data 19 febbraio 2024 e, al contempo, a formulare congiuntamente istanza di parere all’Autorità. L’Autorità rileva che, qualora la Stazione appaltante, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia fissato un termine entro il quale effettuare il sopralluogo e tale termine non appaia lesivo della concorrenza in quanto non manifestamente incongruo, la richiesta della visita dei luoghi tardivamente presentata dall’impresa deve ritenersi inammissibile.