Con il Provvedimento datato 17 gennaio 2023, a cui si rinvia per tutti i dettagli del caso, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello “CU 2023” con le relative Istruzioni ministeriali, che i sostituti d’imposta, tra cui gli Enti Locali, dovranno utilizzare per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022.
La “CU 2023” deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate e consegnata al soggetto interessato entro il nuovo termine del 16 marzo 2023, unitamente alle informazioni per il contribuente (Capitolo III) per attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2022 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2022, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2022 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2022 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del Dpr. n. 600/1973;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex lett. d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del Tuir;
h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
i) le relative ritenute di acconto operate;
j) le detrazioni effettuate.
La “CU 2023” viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2022 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Nel Modello gli importi devono essere espressi in unità di Euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.
Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle “Certificazioni Uniche” è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. Nei casi di errata trasmissione della “CU”, non si applica alcuna sanzione se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le “CU”, inviata entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. Nel caso di scarto delle singole “Certificazioni Uniche”, inviate entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. Non devono invece essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.
Resta possibile inviare entro il 31 ottobre 2023 le “CU 2023” contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (es. “CU” dei Professionisti). Rispetto all’anno precedente, il Modello “CU 2023” contiene delle novità, relative in particolare all’abrogazione parziale delle detrazioni per figli a carico, all’esposizione del trattamento integrativo ed alla gestione dei fringe benefit e dei buoni carburante.