Sostituti d’imposta: emanata la Circolare con le indicazioni per la gestione del “Trattamento integrativo” e “Ulteriore detrazione fiscale”

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020, ha illustrato alcune istruzioni ai sostituti d’imposta, tra cui gli Enti pubblici, in ordine all’applicazione delle misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, previste dal Dl. n. 3 del 5 febbraio 2020, in attuazione della “Legge di bilancio 2020”, istitutiva di un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”.

Le nuove disposizioni stabiliscono che la dotazione di tale “Fondo” prevede, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto “Bonus Irpef” e l’introduzione di 2 nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

La prima misura (denominata “Trattamento integrativo”), consistente sostanzialmente nella rimodulazione del “Bonus Irpef”, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente la cui Imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari ad Euro 600 per il 2020 ed Euro 1.200 per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a Euro 28.000.

La seconda misura (denominata “Ulteriore detrazione fiscale”), riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a Euro 28.000 e fino a Euro 40.000. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a Euro 40.000.

Il “Trattamento integrativo” costituisce una misura di carattere strutturale, mentre la “Ulteriore detrazione fiscale” rappresenta una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del Sistema delle detrazioni.

Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il Decreto prevede che entrambe le misure fiscali in commento siano riconosciute dai sostituti d’imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Pertanto, entrambe le misure sono attribuite dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.