Sostituti d’imposta: se non si riveste detta qualifica, nessuna ritenuta sui compensi al Ctu, che non la evidenzierà nella propria fattura

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 211 del 27 giugno 2019, ha chiarito che sui compensi al Consulente tecnico d’ufficio (Ctu) non è dovuta la ritenuta Irpef del 20% se la parte soccombente, che dovrà sostenere l’onere, non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che con la Risoluzione n. 88/2015 è stato precisato, tra l’altro, che il reddito derivante dall’attività di Ctu resa nell’ambito di un giudizio civile, se è svolta con carattere di abitualità da parte del Professionista, dovrà essere assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo, di cui all’art. 53, comma
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