L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 211 del 27 giugno 2019, ha chiarito che sui compensi al Consulente tecnico d’ufficio (Ctu) non è dovuta la ritenuta Irpef del 20% se la parte soccombente, che dovrà sostenere l’onere, non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che con la Risoluzione n. 88/2015 è stato precisato, tra l’altro, che il reddito derivante dall’attività di Ctu resa nell’ambito di un giudizio civile, se è svolta con carattere di abitualità da parte del Professionista, dovrà essere assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo, di cui all’art. 53, comma
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