Sostituto d’imposta: nel caso di pignoramento di un credito la ritenuta del 20% si applica anche ai rimborsi spese a Professionisti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 570 del 23 novembre 2022, ha fornito chiarimenti sull’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% di cui all’art. 21, comma 15, della Legge n. 449/1997, alle spese di precetto, monitorio ed esecuzione liquidate nell’ambito di un procedimento pignoratizio.

Nel caso di specie il soggetto istante, in qualità di sostituto d’imposta, rappresenta di rivestire la figura di terzo erogatore in un procedimento di pignoramento promosso nei confronti di una sua ex dipendente e di dover quindi liquidare al creditore pignoratizio, un Avvocato, delle somme assegnate a titolo di sorte capitale, spese di precetto e spese di esecuzione. 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la sopra citata norma stabilisce che “le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel Titolo III del Dpr. n. 600/1973 e s.m., nonché l’art. 11, commi 5, 6, 7 e 9, della Legge n. 413/1991, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi degli artt. 23 e seguenti, del Dpr. n. 600/1973, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010 sono stati stabiliti le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati, precisando, tra l’altro, che “il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III del Dpr. n. 600/1973, e s.m.i., nell’art. 11, commi 5, 6, 7 e 9, della Legge n. 43/1991, nonché nell’art. 33, comma 4, del Dpr. n. 42/1988”. 

Sul punto, la Circolare n. 8/E del 2011 ha chiarito che l’obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte, in base alle norme di legge;

2. il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef;

3. il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta. 

La Circolare chiarisce inoltre che il citato Provvedimento non pone a carico del terzo rogatore obblighi di indagine sulla qualificazione delle somme; anzi, la disposizione richiamata, nel prevedere una ritenuta in misura fissa del 20% a prescindere dalla categoria reddituale, presuppone che egli non sia normalmente a conoscenza della tipologia di reddito che sta erogando. Pertanto, in un’ottica di semplificazione, il terzo erogatore è tenuto ad applicare sempre la ritenuta, a meno che il creditore pignoratizio autocertifichi l’insussistenza, in tutto o in parte, delle condizioni per l’applicabilità della ritenuta. 

Nella nozione di compenso rilevante ai sensi dell’art. 54 del Tuir rientrano anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, con la conseguenza che anche dette somme sono imponibili e devono e devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25, comma 1, del Dpr. n. 600/1973.

In tal senso, la Circolare n. 1/1973 precisa che la base imponibile della ritenuta è costituita dall’ammontare dei compensi percepiti al lordo delle spese sostenute per conseguire i compensi stessi, con esclusione delle sole somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate in nome e per conto del cliente, debitamente e analiticamente documentate quali, ad esempio, i rimborsi per pagamenti di Tasse e Imposte, visure, ecc., a condizione comunque che tali spese non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro

autonomo. In relazione al caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto pertanto che le somme liquidate per coprire le spese di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione costituiscano compenso professionale e come tali assumono rilevanza ai fini Irpef per il creditore pignoratizio.