Nella Delibera n. 64 del 10 aprile 2015 della Corte dei conti Emilia Romagna, la richiesta di parere ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 1, comma 420, della Legge n. 190/14, che ha introdotto una serie di divieti a carico delle Province delle Regioni a statuto ordinario. La Sezione osserva che l’art. 1, comma 420, della Legge n. 190/14, riguarda il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. Tale previsione, a giudizio della Sezione, lascia spazio al legittimo svolgimento delle citate attività da parte delle Province, qualora le stesse beneficino di un finanziamento proveniente da
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.