“Spending review”: proventi delle alienazioni del patrimonio disponibile degli Enti Locali

by Redazione | 28/09/2016 11:22

Nella Delibera n. 238 dell’8 settembre 2016 della Corte dei conti Lombardia, il parere verte sull’applicazione dell’art. 7, comma 5, del Dl. n. 78/15. In particolare, un Comune chiede se in presenza di mutui rimborsati in toto da altri Enti in virtù di un contratto di accollo (interno) ovvero di mutui rimborsati per una quota significativa dallo Stato (83%), l’Ente possa destinare tutti i proventi dell’alienazione immobiliare agli investimenti che intende realizzare omettendo di utilizzare la somma del 10% per l’estinzione dei mutui, posto che non avrebbe sostanzialmente oneri per mutui che gravano sulle proprie finanze.

La Sezione rileva che l’art. 11, comma 56-bis, del Dl. n. 69/13 che originariamente prevedeva la destinazione del 10% dei proventi delle alienazioni del patrimonio disponibile delle Regioni e degli Enti Locali allo Stato era finalizzato alla riduzione del debito pubblico è stato dichiarato incostituzionale con Sentenza n. 189/15 della Corte Costituzionale. Nel caso in esame, il Comune resta il soggetto obbligato alla restituzione del debito per le opere fognarie ed idrauliche per la cui realizzazione a suo tempo furono accesi i relativi mutui, ed il fatto che il debito derivante da queste operazioni sia stato accollato alla Società affidataria del “Servizio idrico” non è rilevante ai fini che qui interessano, in quanto il titolare del contratto di mutuo (e quindi delle obbligazioni cui è tenuto il debitore) rimane ancora il Comune. La norma in commento è perciò applicabile dal momento che, come è noto, l’accollo interno non comporta una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio ed il Comune è ancora obbligato ad adempiere alla prestazione derivante dal relativo contratto, non essendo intervenuta alcuna modificazione soggettiva nel rapporto contrattuale. Anche per i mutui assistititi da contributo a fondo perduto le difficoltà tecniche ed operative che l’estinzione potrebbe comportare non rendono solo per questo inapplicabile il disposto del comma 11 nella versione introdotta dall’art. 7, comma 5, del Dl. n. 78/15, convertito nella Legge n. 125/16. Anche in questo ultimo caso il titolare del contratto di mutuo rimane il Comune, anche se allo stesso viene riconosciuta una quota di rimborso pari all’83%. La Sezione precisa che l’art. 56, comma 11, del Dl. n. 69/13, come convertito nelle Legge n. 98/16 e modificato dall’art. 7, comma 5, del Dl. n. 78/15 convertito nella Legge n. 125/15, è applicabile anche per l’estinzione di mutui che sono stati oggetto di accollo (ovviamente non privativo) da parte di altri Enti ovvero siano assistiti da contributo a fondo perduto.

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