L’ultima manovra governativa (il Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14), inserendosi nel solco delle politiche di riduzione del costo del lavoro pubblico già perseguite dalle diverse “Leggi Finanziarie”, ha aperto nuove possibilità agli Enti, intervenendo sulla spesa di personale, sia in termini di parametri di riferimento che di regime del turn over.
Nelle Tabelle che seguono sono riassunte le norme in materia di spesa di personale, sia per gli Enti soggetti al Patto di stabilità che per gli Enti non soggetti, con evidenziazione delle novità apportate in sede di conversione del Dl. n. 90/14 rispetto al regime previgente.
Enti Locali soggetti al Patto di stabilità
Parametro | Norma di riferimento | Versione antecedente al Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 | Versione successiva al Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 |
Rispetto del Patto di stabilità interno | Art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08 (ancora in vigore) | Il mancato rispetto del Patto di stabilità nell’esercizio precedente comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di co.co.co. | Norma immutata |
Contenimento della spesa di personale | Art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06 (ancora in vigore) | Gli Enti soggetti al Patto di stabilità devono assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, rispetto all’anno precedente. | Introdotto il comma 557-quarter.Gli Enti soggetti al Patto di stabilità a decorrere dall’anno 2014 devono assicurare il contenimento delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell’Irap, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 |
Rapporto spesa di personale (comprendente anche la spesa di personale delle Società partecipate) su spesa corrente | Art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08 (abrogato) | E’ fatto divieto agli Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.Ai fini del computo si calcolano le spese sostenute anche dalle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. | Norma abrogata. |
Assunzioni a tempo indeterminato: turn over | Art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08 (abrogato).
Art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 (in vigore).
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Gli Enti che rispettano il rapporto tra spese di personale e spese correnti (inferiore quindi al 50%) possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. | Gli Enti che rispettano il Patto di stabilità e contengono le spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti:- del 60% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per gli anni 2014 e 2015;
– dell’80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per gli anni 2016 e 2017; – del 100% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente a decorrere dal 2018. |
Assunzioni a tempo indeterminato: turn over “di favore” | Art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08 (abrogato).
Art. 3, comma 5-quater, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 (in vigore).
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L’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di Polizia locale, di Istruzione pubblica e del Settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50% per quanto riguarda le capacità assunzionali, mentre tali assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo del rapporto spesa di personale su spesa corrente. | Gli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato:- a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente;
– nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015. |
Resti di turn over non utilizzati | art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 (in vigore). | A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. |
In sostanza, un Ente Locale soggetto al Patto di stabilità, prima di procedere ad una assunzione a tempo indeterminato, dovrà dar conto, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale:
1) del rispetto del Patto di stabilità (art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08);
2) del contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06);
3) del rispetto della percentuale del turn over (art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14), pari:
– al 60% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente nel 2014 e 2015;
– all’80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente nel 2016 e 2017;
– al 100% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente a decorrere dal 2018.
4) dell’incidenza della propria spesa di personale sulla spesa corrente, ma solo ai fini dell’applicazione delle percentuali “di favore” del turn over. Infatti, nel caso in cui tale percentuale sia pari o inferiore al 25%, l’Ente potrà procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nei limiti:
– dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, a decorrere dal 1º gennaio 2014;
– del 100% di tale spesa a decorrere dall’anno 2015.
I limiti sopra indicati non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo (art. 3, comma 6, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14).
Per quanto riguarda invece le assunzioni a tempo determinato, gli Enti – oltre a verificare il rispetto dei punti 1) e 2) di cui sopra – dovranno tener conto dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10 tuttora in vigore, in base al quale gli Enti possono far ricorso:
– a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;
– a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/03, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Il Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 ha tuttavia aggiunto che tali limiti non si applicano:
a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea. Nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3, comma 9);
b) agli Enti Locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 – per gli Enti soggetti al Patto – e 562 – per gli Enti non soggetti al Patto – dell’art. 1 della Legge n. 296/06, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-bis).
Da aggiungere che, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Dl. n. 66/14, convertito con Legge n. 89/14 (c.d. “Decreto Irpef”), gli Enti Locali, a decorrere dall’anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti sia superiore, rispetto alla spesa del personale come risultante dal conto annuale del 2012:
– al 4,5% per le Amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di Euro,
– all’1,1% per le Amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di Euro.
Da sottolineare infine una disposizione di favore dettata dall’art. 11, comma 4-quater, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. A tali Enti, infatti, a decorrere dall’anno 2014, le disposizioni del sopra citato comma 557 non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di Polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.
Enti Locali non soggetti al Patto di stabilità
Parametro | Norma di riferimento | Versione antecedente al Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 | Versione successiva al Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 |
Contenimento della spesa di personale | Art. 1, comma 562, della Legge n. 296/06 (ancora in vigore) | Per gli Enti non soggetti al Patto di stabilità le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. | Norma immutata |
Rapporto spesa di personale (comprendente anche la spesa di personale delle società partecipate) su spesa corrente | Art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08 (abrogato) | E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.Ai fini del computo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. | Norma abrogata |
Turn over | Art. 1, comma 562, della Legge n. 296/06 (ancora in vigore)
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Gli Enti che rispettano il limite della spesa di personale del 2008 possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. | Norma immutata |
Turn over “di favore” | Art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08 (abrogato).
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L’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di Polizia locale, di Istruzione pubblica e del Settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50% per quanto riguarda le capacità assunzionali, mentre tali assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo del rapporto spesa di personale su spesa corrente. | Norma abrogata |
In sostanza, un Ente Locale non soggetto al Patto di stabilità, prima di procedere ad una assunzione a tempo indeterminato, dovrà dar conto, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale:
1) del rispetto della spesa di personale relativa all’anno 2008 (art. 1, comma 562, della Legge n. 296/06);
2) del rispetto del limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (art. 1, comma 562, della Legge n. 296/06).
Per quanto riguarda invece le assunzioni a tempo determinato, gli Enti non soggetti al Patto – oltre a verificare il rispetto dei punti 1) e 2) di cui sopra – dovranno tener conto dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10 tuttora in vigore. A tal fine, si rimanda interamente a quanto sopra già specificato per gli Enti pattizzati.
Incarichi di consulenza
Per quanto riguarda il limite di spese per studi ed incarichi di consulenza, occorre far riferimento all’art. 1, comma 5, del Dl. n. 101/13, convertito con Legge n. 125/13, come determinato dall’applicazione dell’art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:
Rendiconto 2009 | Riduzione disposta | Capacità di spesa 2013 | Riduzione disposta | Limite di spesa 2014 | Riduzione disposta | Limite di spesa 2015 |
80% | 20% | 25% |
A ciò deve aggiungersi la previsione di cui all’art. 14, comma 1, del Dl. n. 66/14 convertito con Legge n. 89/14, in base al quale gli Enti Locali, a decorrere dall’anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale, come risultante dal conto annuale del 2012:
– al 4,2% per le Amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di Euro,
– all’1,4% per le Amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di Euro.
Infine, è da sottolineare che l’art. 6 del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14. ha modificato il comma 9 dell’art. 5 del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12. L’attuale versione prevede che gli Enti Locali non possano attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (la versione precedente prevedeva l’impossibilità di conferire incarichi a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse Amministrazioni e collocati in quiescenza, che avessero svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza). Incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione.
di Alessia Rinaldi