Spesa di personale: quali sono i parametri che devono essere certificati dai Revisori?

Il testo del quesito:

In relazione al nuovo adempimento previsto per i Revisori degli Enti Locali dall’art. 3, comma 10-bis, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, quali parametri devono essere certificati dallo stesso Organo di revisione?

 

La risposta dei ns. esperti.

L’art. 3, comma 10-bis, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14, ha previsto che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dallo stesso art. 3 da parte degli Enti Locali venga certificato “dai Revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del bilancio annuale dell’Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell’Interno. Con la medesima Relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del presente Decreto”.

In sostanza, i Revisori degli Enti dovranno complessivamente certificare quanto segue.

Enti soggetti al Patto di stabilità

  1. rispetto del Patto di stabilità (art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08);
  2. rispetto del contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06 come inserito dall’art. 3, comma 5-bis, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14);
  3. rispetto della percentuale del turn over per eventuali assunzioni a tempo indeterminato (art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14), pari:

–     al 60% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente nel 2014 e 2015;

–     all’80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente nel 2016 e 2017;

–     al 100% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente a decorrere dal 2018

tenendo presente che:

–     a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14);

–     i limiti sopra indicati non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo (art. 3, comma 6, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14);

  1. l’incidenza della spesa di personale dell’Ente sulla spesa corrente, ma solo ai fini dell’applicazione delle percentuali “di favore” del turn over. Infatti, nel caso in cui tale percentuale sia pari o inferiore al 25%, l’Ente potrà procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nei limiti:

–     dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, a decorrere dal 1º gennaio 2014;

–     del 100% di tale spesa a decorrere dall’anno 2015;

tenendo presente che i limiti sopra indicati non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo (art. 3, comma 6, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14);

  1. il coordinamento delle politiche assunzionali dell’Ente con i soggetti di cui all’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 122/08 (Aziende speciali, Istituzioni e Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo), al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis (art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14);
  1. per le assunzioni a tempo determinato, rispetto dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti possono far ricorso:

–       a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;

–       a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/03, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;

tenendo presente che tali limiti non si applicano:

a)    con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea. Nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3, comma 9);

b)   agli Enti Locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 296/06, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-bis);

  1. il rispetto del divieto dello svolgimento di attività gestionale da parte dei soggetti incaricati ai sensi dell’art. 90 del Dlgs. n. 67/00 (Tuel), anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale (art. 11, comma 4, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14).

Enti non soggetti al Patto di stabilità

  1. rispetto della spesa di personale relativa all’anno 2008 (art. 1, comma 562, della Legge n. 296/06);
  2. rispetto del limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (art. 1, comma 562, della Legge n. 296/06);
  3. il coordinamento delle politiche assunzionali dell’Ente con i soggetti di cui all’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 122/08 (Aziende speciali, Istituzioni e Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo), al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis (art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14);
  4. per le assunzioni a tempo determinato, rispetto dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti possono far ricorso:

–       a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;

–       a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/03, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;

tenendo presente che tali limiti non si applicano:

c)    con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea. Nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3, comma 9);

d)   agli Enti Locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 562 dell’art. 1 della Legge n. 296/06, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-bis);

  1. il rispetto del divieto dello svolgimento di attività gestionale da parte dei soggetti incaricati ai sensi dell’art. 90 del Dlgs. n. 67/00 (Tuel), anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale (art. 11, comma 4, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14).

 

di Alessia Rinaldi