Spesa per assunzioni “Bonus 110%”: per la parte finanziata derogano al limite ex art. 9, comma 28 Dl. n. 78/2010

Nella Delibera n. 105 del 15 aprile 2021 della Corte dei conti Veneto, un Comune ha chiesto un parere in merito all’eventuale effetto derogatorio delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 69 e 70 della Legge n. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021”) sulle norme di limitazione al lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010. In sostanza, viene chiesto se le assunzioni a tempo determinato, per la “gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’art. 119 del Dl. n. 34/2020 (detrazione fiscale del 110%)”,finanziate con i fondi previsti dalle citate disposizioni della Legge n. 178/2020, consentano di derogare (anche) al limite finanziario previsto per le assunzioni flessibili.
La Sezione ha chiarito in primo luogo che è da escludere che la deroga ai limiti della spesa di personale (art. 1, commi 557-quater e 562 della Legge n. 296/2006), contenuta nell’art 1, commi 69 e 70, della Legge n. 178/2020, comporti ex se la possibilità di derogare anche al limite previsto dall’art. 9, comma 28, del Dl. 78/2010. Tuttavia, la Sezione ha osservato che talune deroghe a quest’ultima norma sono previste dalla disposizione stessa, la quale prevede tra l’altro, che “i limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”. Da quest’ultima norma, oltre che dalle numerose pronunce giurisprudenziali via via intervenute in materia di spesa per il personale (Corte dei conti Sezioni Riunite controllo n. 7/2011; Sezione Autonomie nn. 21/2014 e 23/2017; Sezione controllo Liguria, n. 116/2018; Sezione controllo Piemonte n. 4/2019), si desume più in generale che, dai limiti di finanza pubblica considerati, sono escluse le spese specificamente finanziate da un diverso soggetto, pubblico o privato, sostanzialmente purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dello stesso Ente Locale (Principio della neutralità finanziaria). Si tratta di ipotesi di esenzione comunque molto circoscritte, fondate appunto sulle peculiari modalità di finanziamento delle predette spese, che consentono, eccezionalmente, di ritenerle escluse dalla citata normativa vincolistica. Ebbene, l’art. 1, comma 70, della Legge n. 178/2020, prevede che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al precedente comma 69 i Comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché́ di quelle assegnate a ciascun Comune mediante riparto di un apposito Fondo istituito nello Stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico. Il costo del personale in questione può dunque essere coperto, almeno in parte (in funzione delle risorse assegnate), da specifici finanziamenti aggiuntivi (l’apposito Fondo istituito nello Stato di previsione del Mise); ciò consente evidentemente di derogare ai limiti di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, con riferimento però alla sola quota finanziata “da altri soggetti”, e cioè, nell’ipotesi considerata, dal Mise. Va peraltro osservato che, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, i suddetti limiti non si applicano comunque neppure alle Regioni e agli Enti Locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui ai commi 557 ss. e 562 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. L’esenzione dall’applicazione della Legge n. 296/2006, prevista per i casi considerati dalla Legge n. 178/2020, non esclude che l’Ente possa essere comunque in regola con il contenuto di tale disposizione. Resta fermo il fatto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità̀ nell’anno 2009. A tale proposito, la Sezione Autonomie, con la Deliberazione n. 2/2015, ha infatti chiarito che gli Enti rispettosi della riduzione della spesa di personale (ex art. 1, commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006), seppur esclusi dall’applicazione del limite del 50%, “ricadono inevitabilmente in quello – comunque più favorevole – del 100% della spesa sostenuta nel 2009”. La citata Deliberazione ha sottolineato che la ratio dell’esclusione dal rigore per le situazioni implicanti esigenze premiali, ammessa dalla norma, si risolve necessariamente in una disciplina di favore (100% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità), pur senza arrivare allo svincolo da qualsiasi limite.
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