Nella Delibera n. 27 del 20 marzo 2019 della Corte dei conti Liguria, un Comune chiede se l’importo a carico del bilancio degli Enti per finanziare l’istituto del welfare integrativo sia soggetto al limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del Dl. n. 75/2017. La Sezione chiarisce che le spese del personale finalizzate al welfare integrativo, ai sensi dell’art. 2 del Ccnl. “Funzioni locali”, non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del Dl. n. 75/2017, in quanto prive di finalità retributiva e esercitanti una funzione assistenziale e previdenziale.
Le misure in esame sono assoggettate al limite specifico previsto dall’art. 72 del Ccnl. e relativo alle risorse già stanziate sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.