“Split payment”: istituiti i codici-tributo per il versamento dell’Iva sugli acquisti operati in ambito istituzionale

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Servizi ai contribuenti, con la Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015, ha istituito i codici-tributo per consentire il versamento dell’Iva dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), ai sensi dell’art. 17-ter, Dpr. n. 633/72.

Si tratta dei versamenti dovuti con riferimento agli acquisti di beni e servizi operati in ambito istituzionale, dal momento che per ciò che concerne gli acquisti operati in ambito commerciale si applica il disposto dell’art. 5 del Decreto Mef 23 gennaio 2015.

L’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 è stato introdotto dal comma 629, della c.d. “Legge di stabilità 2015”e dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di taluni Enti pubblici, per i quali detti Enti “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze”.

Il recente Dm. Mef 23 gennaio 2015 ha definito le modalità che la P.A. deve seguire per il versamento dell’Iva, ed in particolare all’art. 4, comma 1, viene stabilito che il versamento dell’Iva è effettuato dalle Pubbliche Amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’Imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:

  1. a) per le Pubbliche Amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite Modello “F24 Enti pubblici” approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 giugno 2013;
  2. b) per le Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle di cui alla lett. a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una Banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’art. 17 del Dlgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  3. c) per le Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

Vengono istituiti dunque nuovi codici-tributo e impartite le relative istruzioni, per consentire alle P.A. di effettuare, mediante Modello “F24” o “F24EP”, le operazioni disciplinate dall’art. 4, comma 1, del Decreto Mef 23 gennaio 2015.

Per consentire i versamenti alle P.A. richiamate alla sopra citata lett. a), viene istituito il codice-tributo:

  • 620E”, denominato “Iva dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del Dpr n. 633/72”.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante il Modello “F24 Enti pubblici, indicando nella sezione “Contribuente” il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della Pubblica Amministrazione che effettua il versamento; nella Sezione “Dettaglio Versamento” sono indicati, invece:

  • nel campo “Sezione”, il valore “F” (Erario);
  • nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
  • nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

I versamenti disciplinati alla lett. b) del sopra citato art. 4 del Decreto Mef 23 gennaio 2015, possono essere effettuati con l’indicazione del seguente codice-tributo:

  • 6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del Dpr n. 633/72”.

Tale versamento sarà effettuato mediante Modello “F24, con il suddetto codice-tributo esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Infine, si precisa che per effettuare i versamenti con le modalità descritte all’art. 4, comma 1, lett. c), del Decreto 23 gennaio 2015, essi dovranno essere imputati al capo 8, capitolo 1203, art. 12 del bilancio dello Stato.