“Split payment”: le Società partecipate vi sono soggette?

Il quesito
“La nostra Società, che è partecipata al 100% da Enti pubblici, è da considerare Ente Pubblico assoggettato al c.d. ‘split payment’, ovvero al versamento a suo carico dell’imposta?”
La risposta dei ns. esperti
La “Legge di stabilità 2015”, (art. 1, comma 629, Legge n. 190/14) ha introdotto dallo scorso 1° gennaio il meccanismo c.d. “split payment”, il quale prevede, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., che l’Iva sia versata in ogni caso dagli Enti stessi secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell’Economia (Decreto 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015.
In particolare, a seguito della suddetta modifica, il novellato art. 17–ter, comma 1, Dpr. n. 633/72 fa riferimento alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
– Stato;
– Organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
– Enti pubblici territoriali e dei Consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del Tuel;
– Camere di commercio;
– Istituti universitari;
– Aziende sanitarie locali;
– Enti ospedalieri;
– Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
– Enti pubblici di assistenza e beneficenza;
– Enti pubblici di previdenza.
Il citato Decreto Mef attuativo del 23 gennaio 2015 (vedi Approfondimento all’interno della presente Rivista), all’art. 1 ha precisato che il meccanismo dello “split payment” si applica alle Pubbliche Amministrazioni di cui al citato art. 17-ter, senza quindi possibilità di estensione per analogia ad altri Enti o soggetti pubblici.
Pertanto la Società – e lo stesso può valere per le Aziende speciali – ancorché partecipata al 100% da Enti pubblici, non rientra nel novero dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo dello “split payment” e quindi il pagamento delle fatture nei suoi confronti e conseguentemente la gestione dell’Iva dovrà seguire il regime ordinario fino ad ora applicato.
Ovviamente, valgono invece anche per le Società partecipate le nuove disposizioni introdotte dallo stesso comma 629 in materia di “reverse charge”, qualora tra le prestazioni svolte dalle stesse siano ricomprese anche quelle a cui è stato esteso tale regime dal 1° gennaio 2015.
di Federica Giglioli
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