“Split payment”: non può incidere sulla possibilità di recuperare l’Iva nel cosiddetto “termine lungo” su fatture inerenti attività commerciali

Il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015, ha dato attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (“split payment”) previste dal comma 629 dell’art. 1 della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”).

L’art. 5 di tale Provvedimento prevede che le Pubbliche Amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa Imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del Dpr. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’Imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

Dal momento che gli artt. 23 e 24 disciplinano, come noto, i registri delle fatture di vendita e dei corrispettivi (per chi non avesse attivato il registro delle fatture di vendita), il citato art. 5 stabilisce in sostanza che l’Ente Locale debba operare una doppia registrazione delle fatture negli acquisti e nelle vendite – entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto all’esigibilità dell’Iva da parte dell’Erario, quindi entro il giorno 15 del mese successivo al pagamento della fattura o, facoltativamente, del mese successivo alla ricezione della fattura – che, salvo i casi di applicazione del pro-rata – determina di fatto un annullamento della relativa Iva (in pratica, lo stesso meccanismo del “reverse charge”, con la differenza però che nel caso dello “split payment” sulle fatture è indicata l’Iva in fattura ed è presente la dicitura “scissione dei pagamenti”, mentre sulle fatture in “reverse charge” non è indicata l’Iva ed è presente la dicitura “inversione contabile”).

Un Ente Locale, al momento della ricezione della fattura o del pagamento della stessa, ad avviso dello scrivente può continuare a rinviare la valutazione circa la detraibilità o meno dell’Iva al cosiddetto “termine lungo” di cui all’art. 19, comma 1, seconda parte, del Dpr, n. 633/72, secondo cui “il  diritto  alla  detrazione dell’Imposta  relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’Imposta  diviene  esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Infatti, la facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva nel sopra citato “termine lungo” deve essere mantenuta anche in vigenza dello “split payment“ e non può essere condizionata alla necessità di versare l’Iva all’Erario entro il 16 del mese successivo all’esigibilità dell’Imposta.

Pertanto, si ritiene che un Ente Locale, qualora non proceda a gestire da subito la fattura d’acquisto in regime di “split payement“ come indicato all’art. 5 del Dm. Mef 23 gennaio 2015, ma si limiti a versare l’Iva all’Erario secondo quanto stabilito all’art. 4 del medesimo Decreto, entro il cosiddetto “termine lungo” potrà procedere al recupero dell’Iva non detratta registrando la medesima fattura nel registro acquisti, annotandola eventualmente (ma senza incidenza sull’Iva a debito in quanto già versata) nei registri degli artt. 23 o 24 del Decreto Iva, come indicato dall’art. 5 del Decreto Mef.

Occorre peraltro verificare eventuali problematiche applicative per la gestione delle fatture promiscue, per la gestione in contabilità finanziaria delle operazione suesposte o per la futura (ormai prossima) gestione delle fatture passive in formato elettronico dal 31 marzo 2015, ma resta il fatto che, concettualmente, l’esigenza dello “split payment“ di garantire all’Erario il versamento dell’Iva sulle forniture ad Enti Locali combattendo così profili di evasione fiscale, non può incidere sulla facoltà, normativamente prevista, per gli Enti Locali stessi di detrarsi l’Iva non nella prima liquidazione utile successiva al momento in cui è sorto il diritto a farlo, ma nel citato “termine lungo” di cui all’art. 19, comma 1, seconda parte, del Dpr. n. 633/72, considerato che tale reinvio è spesso motivato dalla necessità di verificare con attenzione l’afferenza o meno di una spesa ad un servizio rilevante Iva o dalla necessità di verificare il criterio corretto di ripartizione della spesa da adottare nell’ipotesi di spese promiscue, solo in parte afferenti servizi Iva del Comune, come indicato dall’art. 19-ter dello stesso Decreto.

L’Ente Locale committente ha infatti adempiuto al versamento tempestivo richiesto dalle norme in materia di “split payment“ ed ha altresì maturato un diritto alla detraibilità dell’Iva che non gli può essere negato perché al momento in cui è sorto il diritto a detrarsi l’Iva non ha considerato la fattura in questione come afferente un servizio Iva per i motivi sopra espressi o anche per una semplice dimenticanza.

Sono in ogni caso auspicabili chiarimenti in tal senso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

di Francesco Vegni