Nella Sentenza n. 10929 del 26 ottobre 2020 del Tar Lazio, il ricorrente, escluso da una procedura concorsuale di “stabilizzazione”, ha impugnato il bando nella parte in cui prevedeva che, ai fini della partecipazione al concorso, i candidati non fossero titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione. La procedura in questione era stata indetta sulla base dell’art. 20, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, nella versione all’epoca vigente, destinata a soggetti con una pregressa esperienza professionale formalizzata con contratti flessibili, diversi dal contratto a tempo determinato, e consistente in “procedure
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