Stampa del libro che illustra le idee politiche del Sindaco a spese del Comune: è danno erariale

Nella Sentenza n. 133 del 25 maggio 2017 della Corte dei conti Toscana, un Sindaco dava alle stampe, a spese del Comune da lui amministrato, un volume scritto da lui. Poiché l’Amministratore non aveva provveduto al pagamento, la Società editrice era stata costretta ad adire il Giudice civile ottenendo l’emissione di un Decreto ingiuntivo, a seguito del quale si procedeva al pignoramento e, quindi, all’assegnazione delle somme pignorate. Al fine di effettuare il suddetto pagamento, emergeva che il Comune aveva provveduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio per la corrispondente somma. La Sezione rileva che, nella specie, la base normativa primaria di riferimento è costituita dall’art. 1 della Legge n. 150/00,secondo la quale le attività di formazione e comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
- illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l’applicazione;
- illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- promuovere conoscenze allargate ed approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati amministrativi nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- promuovere l’immagine delle Amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Date queste finalità, il volume dato alle stampe non appare certamente sussumibile in una delle tipologie previste dalla normativa e la condotta identifica un danno erariale in quanto costituente un atto politico che può dichiararsi di parte e imputato e traslato come costo sul bilancio dell’Amministrazione. Secondo la Sezione, il convenuto ha assunto, con condotta gravemente colposa, un’iniziativa che, non solo può qualificarsi estranea alle finalità istituzionali assegnate dalla legge – in conseguenza della decisione di impegnare i fondi pubblici per la pubblicazione del volume in assenza dei presupposti previsti dalla richiamata normativa – ma ha agito anche in assenza di un impegno di spesa violando i doverosi passaggi procedurali, con consequenziale assunzione di un debito fuori bilancio causativo di un danno erariale.
Dunque, il volume realizzato dal Sindaco per sostenere le proprie idee politiche non rientra nella comunicazione istituzionale e quindi la sua pubblicazione da parte del Comune costituisce un danno erariale.
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