Nella Sentenza n. 5055 del 24 luglio 2019 del Tar Lazio, i Giudici chiariscono che l’apparente contraddittorietà interna dell’art. 32, comma 11, del Dlgs. n. 50/2016 (laddove prevede che, in caso di proposizione di un ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante “per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della Sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare” stabilendo tuttavia che il contratto non può essere stipulato “fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva”, alla scadenza del termine di 20 giorni) debba essere risolta nel senso di ritenere che l’effetto preclusivo automatico debba permanere fino all’assunzione dei predetti provvedimenti ad opera del Giudice, anche se adottati oltre il termine di 20 giorni, dovendosi quindi correlare lo stand still processuale esclusivamente alla decisione del Giudice in ordine alla richiesta cautelare, altrimenti risultando privo di significato l’inciso “ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva” ai 20 giorni, di cui alla citata norma. Secondo il Tar, l’interpretazione sopra riportata, sulla permanente operatività dell’effetto preclusivo alla stipula del contratto sino alla conclusione della fase cautelare di primo grado, è la più coerente con la ratio della norma, da raccordarsi con le previsioni di cui agli artt. da 121 a 124 del Cpa e con il Principio di effettività della tutela, nonchè con l’applicazione dell’istituto per i casi di rinvio della Camera di consiglio per l’esame cautelare, essendosi affermato in tale ipotesi che, “nel caso in cui nella Camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare di sospensione temporanea dell’aggiudicazione venga disposto un rinvio dell’udienza camerale continua ad operare lo stand still, potendo dirsi venuto meno tale motivo ostativo alla stipula del contratto solo nel caso di un rinvio della causa all’udienza di merito (anche ai fini dell’esame dell’istanza cautelare), perché solo in questo ultimo caso può dirsi essere intervenuta una rinuncia, sia pur implicita, all’operatività del vincolo di stand still”