Nella Sentenza n. 4150 del 31 maggio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che l’art. 105, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 (nella parte in cui prevede che il subappalto non possa superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto) deve essere disapplicato in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario. In sostanza, i limiti ad esso relativi – 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture – deve ritenersi superato per effetto delle Sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Inoltre, nell’interpretazione dell’art. 105, comma 3, lett. a), del “Codice dei Contratti pubblici” – secondo cui “non si configurano come attività affidate in subappalto […] l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante” – occorre muovere dalla premessa che le prestazioni oggetto di siffatti contratti sono rivolte a favore dell’operatore economico affidatario del contratto di appalto con il soggetto pubblico e non invece direttamente a favore di quest’ultimo, come avviene nel caso del subappalto.




