Subappalto: limiti quantitativi

Nella Sentenza C-402/18 del 27 novembre 2019 della Corte di giustizia dell’Unione europea, i Giudici hanno ribadito la non conformità alla Direttiva n. 2004/18/CE di una disciplina nazionale (nel caso di specie, contenuta nell’art. 118 del Dlgs. n. 163/2006) nella parte in cui prevede il limite quantitativo del 30% alle prestazioni subappaltabili, poiché quest’ultimo è ex se inidoneo al raggiungimento dello scopo di contrastare le infiltrazioni criminali nel sistema degli appalti pubblici. Inoltre, i Giudici dichiarano l’illegittimità della predetta disciplina nella parte in cui vieta che i prezzi applicabili alle prestazioni affidate in subappalto siano ridotti di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione in quanto si tratta di strumento che eccede rispetto alla necessità di assicurare la tutela salariale dei lavoratori impiegati nel subappalto.
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