Suddivisione in lotti importo elevato: possibile purché adeguatamente motivata

Suddivisione in lotti importo elevato: possibile purché adeguatamente motivata

Nella Sentenza n. 1162 del 29 luglio 2019 del Tar Toscana, i Giudici rilevano che, ai sensi dell’art. 51 del Dlgs. n. 50/2016, le Centrali di committenza possono suddividere le gare/affidamenti in lotti di importo elevato, sebbene questo finisca per rendere difficoltosa, se non impossibile, la partecipazione delle medie e piccole Imprese.

I Giudici inoltre affermano che è legittima la scelta della stazione appaltante di non limitare il numero di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, la quale garantisce pur sempre la stazione appaltante stessa da possibili intese anticoncorrenziali, oltre ad assicurare per ciascun lotto la selezione della migliore offerta. L’art. 2-bis, del Dlgs. n. 163/2006, stabiliva che gli appalti fossero suddivisi in lotti funzionali al fine di favorire l’accesso alle gare delle piccole e medie Imprese, sempre che la suddivisione fosse “possibile ed economicamente conveniente”, onerando le stazioni appaltanti della facoltà di esporre le ragioni della scelta di non frazionare l’affidamento.

Con il passaggio all’art. 51 del Dlgs. n. 50/2016, sembra assistersi a un mutamento di prospettiva, venendo sancita la regola (almeno apparentemente) incondizionata della suddivisione della gara in lotti di importo adeguato e proporzionato, in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie Imprese.

Resta tuttavia ferma la praticabilità della scelta di non suddividere l’appalto in lotti, purché adeguatamente motivata. In altri termini, quello della suddivisione in lotti non è un obbligo inderogabile, come pure non è esclusa dal Legislatore la formazione di lotti di importo elevato.


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