Delibera n. 123 del 13 marzo 2024
Nella fattispecie in esame, una Società ha censurato la disciplina di gara, per violazione dell’art. 58 del Dlgs. n. 36/2023, a causa della mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali/prestazionali, del tutto priva di motivazione. L’art. 58 del Dlgs. n. 36/2023 prevede che: “Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 2. Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese […]”. L’istante ha esposto di non potere partecipare alla gara in oggetto, a causa del mancato possesso del requisito di capacità tecnico-professionale afferente allo svolgimento di analogo servizio per conto di un committente pubblico con una popolazione amministrata complessiva non inferiore a quella del Comune in questione (43.000 abitanti residenti). Tale impossibilità di partecipare alla gara singolarmente sarebbe stata determinata dall’immotivata decisione della SUA di non suddividere l’appalto in lotti funzionali o quantitativi. L’Anac rileva che il principio generale della suddivisione in lotti deve essere adattato alle peculiarità del caso di specie ed è, perciò, suscettibile di deroghe in presenza di giustificati motivi, da indicare nella lex specialis, in considerazione della necessità di non comprimere eccessivamente la discrezionalità attribuita alle Stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara. L’Autorità specifica che nel caso di specie, è stata ritenuta non irragionevole né illogica la decisione della Stazione appaltante di individuare un unico lotto per l’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in un unico Comune, per garantire l’unitarietà della gestione, motivazione esplicitata nella determina di indizione della gara.