by Redazione | 06/12/2021 13:50
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 795 del 30 novembre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del c.d. “Superbonus” alle prestazioni professionali rese dal personale interno degli Istituti autonomi case popolari (Iacp).
Il soggetto istante è un Ente pubblico economico derivante dalla trasformazione e riorganizzazione degli Iacp sulla base di apposita Legge regionale, e tra le proprie attività la normativa regionale fa rientrare anche la gestione, la manutenzione, gli Interventi di recupero e qualificazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ai sensi dell’art. 119, comma 9, lett. c), del Dl. n. 34/2020, il “Superbonus” si applica agli Interventi effettuati “dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di Società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di ‘in house providing’ per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”.
L’istante precisa di rientrare in tale ultima categoria in quanto, sulla base di specifici contratti di servizio, gestisce per conto della quasi totalità dei Comuni del territorio, immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Ciò premesso, ha chiesto chiarimenti in relazione agli artt. 119 e 121 del Dl. n. 34/2020 con riferimento ai costi ammissibili alla detrazione fiscale ed in particolare ai costi tecnici connessi alla progettazione e realizzazione delle opere sul patrimonio di Edilizia residenziale pubblica in gestione all’Ente, ovvero più nel dettaglio:
1) se per gli interventi ammessi al “Superbonus” condotti dai soggetti gestori del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (ex Iacp), dovendo questi ultimi rispettare anche le prescrizioni del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, per il supporto al Rup, possano essere riconosciute tra i costi ammissibili alla detrazione fiscale pur anche se svolte da dipendenti degli ex Iacp;
2) se le ulteriori prestazioni a carico dell’Ente secondo il Dlgs. n. 50/2016 – funzioni di Rup, funzioni di Stazione appaltante (costi per l’indizione e l’espletamento della gara di appalto, costo delle Commissioni e dei seggi di gara, costi di pubblicazione bandi ed avvisi, ecc.) – possano considerarsi fra i costi ammissibili alla detrazione fiscale;
3) nel caso i predetti costi di progettazione, direzione lavori, ecc. e per le funzioni di Rup e di Stazione appaltante possano essere riconosciuti tra i costi ammissibili alla detrazione fiscale, se può essere considerata idonea, ai fini anche della successiva cessione del credito ai sensi dell’art. 121, del Dl. n. 34/2020, la fatturazione degli stessi con riferimento ad ogni singolo cantiere; o in alternativa quale altra modalità sia possibile.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i contenuti dell’art. 119 del Dl. n. 34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”), dapprima convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 e successivamente modificato dalla Legge n. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021”, vedi Entilocalinews n. 2 dell’8 gennaio 2021), nonché, da ultimo, sia dall’art. 1, comma 3, del Dl. n. 59/2021, che dall’art. 33, comma 1, del Dl. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, che disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici Interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. “superbonus”).
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. “Sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 14 e 16 del Dl. n. 63/2013.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli Interventi oggetto del “Superbonus” sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato art. 119 del Dl. n. 34/2020, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, prima dell’entrata in vigore della Legge n. 178/2020 sono stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 24/E del 2020, con la Risoluzione n. 60/E del 2020 e con la Circolare n. 30/E del 2020, nonché tramite Risposte a diversi Interpelli su casi concreti.
In relazione al caso in esame, l’Agenzia ha precisato che l’ambito soggettivo di applicazione del “superbonus” è delineato al comma 9, lett. c), dell’art. 119 citato, ai sensi del quale gli Iacp, comunque denominati, nonché gli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di Società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, hanno diritto alla agevolazione per Interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni.
Pertanto, l’applicazione del “Superbonus” nei confronti dei predetti soggetti è subordinata all’esistenza di 2 requisiti:
– soggettivo, essendo riferita agli Iacp comunque denominati, ovvero agli Enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
– oggettivo, riguardando Interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti o enti ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad Edilizia residenziale pubblica.
In via preliminare, l’Agenzia ha osservato che la verifica dei profili soggettivi attiene all’applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di Edilizia residenziale sociale presupponendo dunque un’indagine di natura extratributaria non esercitabile in sede di Interpello.
Pertanto, il parere in esame viene fornito nel presupposto che l’Ente istante eserciti le medesime funzioni degli ex Iacp.
In relazione all’ambito temporale di applicazione della disciplina agevolativa, il comma 3-bis del citato art. 119, come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), del Dl. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 101/2021, per i soggetti di cui al comma 9, lett. c), del medesimo art. 119, prevede che il “superbonus” si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2023 per gli Interventi di risparmio energetico di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo art. 119.
Inoltre, per gli interventi di risparmio energetico o antisismici di cui ai commi da 1 a 4 del citato art. 119 per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’Intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (art. 119, comma 8-bis, del Dl. n. 34/2020).
Per quanto concerne le spese sostenute dal 1° luglio 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
Relativamente alle spese ammesse alla detrazione, con la citata Circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che, ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto prevista dall’art. 121 del Dl. n. 34/2020, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Inoltre, il medesimo Documento di prassi ha precisato che è necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del “Superbonus” che dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura:
– per gli Interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
– per gli Interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. I Professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli Interventi agevolati.
Al paragrafo 5 della predetta Circolare n. 24/E del 2020, è stato precisato altresì che, in base alla norma, sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun Intervento, le spese sostenute per il rilascio del “visto di conformità” nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
Nella medesima Circolare è stato precisato che la detrazione inoltre spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli Interventi che beneficiano del “Superbonus”, a condizione tuttavia che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Si tratta, in particolare:
– delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, ecc.);
– degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli Interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, ecc.).
L’Agenzia ha rilevato, inoltre, che la Circolare n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli Interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al “Superbonus”.
Per quanto attiene al primo e al terzo quesito, concernente la possibilità di ammettere al “Superbonus” le spese sostenute per le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, anche se svolte da dipendenti dell’Ente, nonché per le modalità di documentazione delle stesse l’Agenzia ha ritenuto che il “Superbonus” spetti anche nel caso in cui gli Interventi agevolabili siano effettuati dai predetti enti avvalendosi del proprio personale, a condizione, tuttavia, che i costi delle prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte da tale personale siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna.
In merito al secondo quesito, afferente la possibilità di ammettere al “Superbonus” anche gli ulteriori costi correlati alle prestazioni a carico dell’Ente, tenuto conto del citato Dlgs. n. 50/2016, per le funzioni di Stazione appaltante (costi per l’indizione e l’espletamento della gara di appalto, costo delle commissioni e dei seggi di gara, costi di pubblicazione bandi ed avvisi, ecc.), in coerenza a quanto affermato nella citata prassi con riferimento alle altre spese professionali connesse al tipo di lavori da eseguire, l’Agenzia ha ritenuto che tali costi possano concorrere al limite di spesa ammessi alla detrazione essendo caratterizzati da un’immediata e necessaria correlazione con gli Interventi che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli Interventi stessi.
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