L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/e del 27 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in ordine alle modifiche normative apportate alla disciplina del c.d. “Superbonus” e dei vari Bonus diversi dal “Superbonus”, con particolare riferimento alla cessione dei crediti di cui agli artt. 121 e 122 del Dl. n. 34/2020.
Nel dettaglio, con la Circolare in commento vengono forniti i primi chiarimenti con riferimento alle previsioni introdotte:
· dall’art. 1, commi da 28 a 30, della Legge n. 234/2021 (“Legge di bilancio 2022”, vedi Entilocalinews n. 2 del 10 gennaio 2022), in materia di “Superbonus”, di Bonus diversi dal “Superbonus” e di disposizioni anti-frode;
· dagli artt. da 28 a 28-quater del Dl. n. 4/2022 (Decreto “Sostegni-ter”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022, e dall’art. 1 del Dl. n. 13/2022 (Decreto “Frodi”), abrogato dalla citata Legge n. 25/2022, in materia di misure di contrasto alle frodi nel Settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
· dall’art. 3-sexies del Dl. n. 228/2021 (Decreto “Milleproroghe”), inserito in sede di conversione dalla Legge n. 15/2022;
· dall’art. 29-bis del Dl. n. 17/2022 (Decreto “Energia”), inserito in sede di conversione dalla Legge 27 n. 34/2022, e dall’art. 14 del Dl. n. 50/2022 (Decreto “Aiuti”), in materia di cessione dei crediti d’imposta;
· dall’art. 23-bis del Dl. n. 21/2022 (Decreto “Ucraina”), inserito in sede di conversione dalla Legge n. 51/2022.
In particolare, la “Legge di bilancio 2022” ha riprodotto le misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti introdotte dal Dl. n. 157/2021 (abrogato dall’art. 1, comma 41, della “Legge di bilancio 2022”) – che sono state oggetto di chiarimenti con la Circolare n. 16/E del 2022 – introducendo le seguenti novità:
· esclusione dell’obbligo di rilascio del “visto di conformità” e delle attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” e per gli Interventi di importo complessivo non superiore a Euro 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli Interventi relativi al c.d. “Bonus Facciate”;
· applicabilità dei prezzari individuati per valutare la congruità della spesa degli Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto del 2020, anche agli Interventi di riduzione del rischio sismico, al “Bonus Facciate” e agli Interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il Decreto “Sostegni-ter” ha inoltre introdotto il divieto di effettuare le cessioni del credito successive alla prima, con riferimento al “Superbonus”, ai “Bonus” diversi dal “Superbonus” e ai “Bonus” anti-Covid.
Il Decreto “Frodi”, successivamente, ha previsto:
· la possibilità di effettuare 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a soggetti “qualificati”;
· il divieto di cedere parzialmente i crediti successivamente alla prima Comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate;
· la tracciabilità del credito in sede di cessione;
· la reclusione e la multa per i tecnici abilitati in caso di informazioni false o omissione di informazioni;
· l’adeguamento dei massimali di assicurazione al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli Interventi;
· che, nel caso in cui siano sottoposti a sequestro penale, i crediti possano essere utilizzati in compensazione nei termini normativamente previsti, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo degli stessi;
· che, per determinati lavori edili di importo superiore a Euro 70.000, i benefici fiscali ad essi connessi siano riconosciuti soltanto se nell’atto di affidamento dei lavori sono indicati i contratti collettivi applicati dall’Impresa esercente i lavori.
Il Decreto “Milleproroghe” ha altresì stabilito che le disposizioni di cui all’art. 121, comma 1-ter, lett. b), del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, concernente gli adempimenti previsti per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai Bonus diversi dal “Superbonus”, si applicano anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
La Legge di conversione del Decreto “Sostegni-ter” n. 25/2022 ha abrogato il Decreto “Frodi”, riproducendone le modifiche sopra evidenziate e disponendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base sia del medesimo decreto sia delle disposizioni dallo stesso abrogate.
Il Decreto “Energia” ha introdotto la possibilità per le Banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle cessioni normativamente previste, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Successivamente, il Decreto “Aiuti” ha modificato tali ultime disposizioni, prevedendo la possibilità per le banche, ovvero per le Società appartenenti ad un Gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64 del Dlgs. n. 385/1993, di effettuare la cessione dei crediti a favore dei soggetti clienti professionali privati di cui all’art. 6, comma 2-quinquies, del Dlgs. n. 58/1998, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la Banca capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle cessioni normativamente previste, senza facoltà di ulteriore cessione.
L’art. 23-bis del Decreto “Ucraina” ha altresì previsto che l’onere di indicare, nell’atto di affidamento dei lavori edili, i Contratti collettivi applicati dall’Impresa esercente i lavori, al fine fruire dei benefici fiscali ad essi connessi, riguarda le opere, intese in senso ampio e non solo i lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a Euro 70.000, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.
Si rinvia per tutti gli approfondimenti del caso alla lettura della Circolare in commento, ricordando che gli Enti Locali non sono direttamente interessati a tutte le citate agevolazioni in quanto soggetti esclusi da Imposte dirette ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Dpr. n. 917/1986.