“Superbonus”: ne possono beneficiare le Società “in-house” che gestiscono il patrimonio Erp anche se non ricorrono al mercato

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 150 del 24 gennaio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità del Bonus per Interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del Dl. n. 63/2013 e all’art. 119 del Dl. n. 34/2020, in caso di Interventi effettuati da Società “in house”.

Nel caso di specie, la Società istanteèuna “in-house providing” a capitale interamente, controllata da un Comune che, ai fini della realizzazione del suo oggetto sociale, opera attraverso affidamento diretto (“in-house”) da parte del Comune e degli altri soci.

La Società ha come oggetto sociale, tra l’altro, l’esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione del patrimonio edilizio, nonché di costruzione di nuovi edifici e delle opere di urbanizzazione, del Comune e degli altri soci, nonché, riguardo al Patrimonio immobiliare del Comune, la gestione e l’amministrazione del Patrimonio Erp.

Per il Patrimonio Erp, il Comune ha affidato alla Società, mediante sottoscrizione di apposito Contratto di servizio, la gestione tecnico-manutentiva e l’amministrazione del Patrimonio Erp, comprese le operazioni, a carattere prettamente temporaneo, di acquisizione e di vendita di immobili da destinare alle Politiche della residenza.

La Società si occupa altresì della realizzazione degli interventi agevolabili ai sensi della normativa su “Ecobonus” e su “Superbonus”, potendo affidare in appalto a Imprese terze le prestazioni oggetto di affidamento diretto, ma anche effettuarle, in tutto o parte, internamente o in amministrazione diretta, posto che è dotata di una idonea struttura aziendale.

In ragione di quanto sopra, la Società ha chiesto se:

a)   possano trovare applicazione a suo favore le disposizioni di cui all’art. 14 del Dl. n. 63/2013, e/o art. 119 del Dl. n. 34/2020;

b) i costi delle prestazioni afferenti agli Interventi di cui agli artt. 14 e 119 citati, debitamente documentati e contabilizzati ammessi al beneficio delle agevolazioni ivi previste, lo siano anche nel caso in cui tali prestazioni, anziché essere affidate in appalto a terzi, vengano effettuate internamente o in amministrazione diretta (cioè senza ricorso al mercato).

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a), concernente l’ambito soggettivo di applicazione delle agevolazioni in questione, l’Agenzia ha ricordato che le detrazioni per Interventi di efficienza energetica previste sono usufruibili anche dalle Società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” relativamente ad Interventi realizzati su immobili di proprietà delle predette Società ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad Edilizia residenziale pubblica (Erp).

Con riferimento al quesito di cui alla lett. b), afferente l’ambito oggettivo di applicazione delle agevolazioni in questione, ed in particolare se le stesse siano valide anche nel caso, come quello in esame, in cui gli Interventi agevolabili siano effettuati dalla Società “internamente” o “in amministrazione diretta” (ai sensi dell’art. 192 del Dlgs. n. 50/2016), l’Agenzia ha osservato che le norme citate non prevedono limiti o condizioni riguardanti le modalità di esecuzione degli Interventi agevolabili.

Nelle fattispecie agevolative in esame infatti, il Legislatore ha individuato espressamente, tra i soggetti rientranti nel perimetro di applicazione delle misure, anche le Società che operano in regime di “in house providing”, proprio in relazione ad Interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, prescindendo dalla tipologia di contratto che ne regola i rapporti (es. appalto, concessione, affidamenti diretti, ecc.), a condizione che le spese sostenute siano afferenti ad Interventi realizzati su immobili di proprietà delle predette Società ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad Edilizia residenziale pubblica.

Tanto premesso, nel presupposto che la Società istante abbia effettivamente i requisiti necessari per essere qualificata come Società “in house providing” e gestisca per conto del Comune, gli immobili adibiti ad Edilizia residenziale pubblica, l’Agenzia ha concluso che può usufruire delle richiamate agevolazioni con riferimento agli Interventi agevolabili riferiti a detti immobili, ove naturalmente ricorrano tutti gli altri presupposti e siano soddisfatti i requisiti richiesti dalle norme che disciplinano le agevolazioni in questione.