L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 114 del 16 febbraio 2021, si è interessata della possibilità, da parte di una Associazione sportiva dilettantistica che gestisce un Impianto sportivo comunale in base a Convenzione, di fruire del “Superbonus” per dei lavori riferiti agli spogliatoi.
Nel caso di specie, l’Associazione istante ha rilevato che è vigente e pienamente operativa, ai sensi dell’art. 90, comma 25, della Legge n. 289/2020, una Convenzione con il Comune per la gestione del Palazzetto dello sport di cui l’Ente è proprietario.
In ragione di ciò, ha chiesto se tale Convenzione sia titolo di possesso idoneo al fine di accedere al “Superbonus” di cui all’art. 119 del Dl. n. 34/2020, in relazione agli interventi agevolabili che intende realizzare negli spogliatoi dell’immobile affidatogli in gestione dal Comune registrando preventivamente, per il caso d’uso, detta Convenzione e ottenendo il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del Comune proprietario dell’immobile.
Le modalità attuative sono state definite con i Provvedimenti 8 agosto 2020 e 12 ottobre 2020, mentre chiarimenti sono stati forniti, rispettivamente, con la Circolare n. 24/E del 2020, con la Risoluzione n. 60/E del 2020, e da ultimo con la Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
L’ambito soggettivo di applicazione del “Superbonus” è delineato dal comma 9 dell’art. 119 del “Decreto Rilancio” (vedi Entilocalinews n. n. 30 del 27 luglio 2020), che alla lett. e) prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche “agli interventi effettuati”, dalle “Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.
Come chiarito con la Circolare n. 24/E del 2020, ai fini della applicazione della norma, ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi dalla normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia proprietari che meri detentori dell’immobile in virtù in un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, nonché la destinazione dell’immobile “a spogliatoio” per lo svolgimento della proprie attività.
Più precisamente, come chiarito nella citata Circolare n. 24/E del 2020, il beneficiario può:
– essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull’immobile;
– detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Nel caso in esame, fermo restando il trattamento fiscale ai fini delle Imposte indirette del rapporto convenzionale tra l’Associazione istante ed il Comune concedente (non oggetto di quesito), l’Agenzia ha ritenuto che la Convenzione tra le parti possa costituire titolo idoneo a consentire all’Associazione istante l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al “Superbonus”. Ciò in quanto “il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’Associazione istante abbia la disponibilità giuridica e materiale (cfr. art. 3, comma 3, della Convenzione) dell’Impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione”.
Con riferimento al caso di specie, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del Concessionario, è ammesso dunque a favore dell’Associazione istante l’accesso al “Superbonus” in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi ammissibili relativi all’immobile o parte di esso adibito a spogliatoio.