Surroga mutui Enti territoriali: la Corte Marche chiarisce condizioni e limiti da tenere presenti affinché sia legittima

Nella Delibera n. 12 del 7 marzo 2019 della Corte dei conti Marche, un Sindaco chiede un parere in materia di rinegoziazione di mutui, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003.

La Sezione ammette la compatibilità astratta con la disciplina costituzionale e legislativa della surroga dei mutui da parte degli Enti territoriali. Tuttavia, occorre verificare a quali condizioni e con quali limiti l’operazione può essere posta in essere. Se infatti la finalità di una tale operazione è individuata nella possibilità di realizzare un’economia di bilancio, avvalendosi di tassi di interesse più vantaggiosi rispetto a quelli applicati al momento dell’originaria contrazione dei mutui oggetto della surroga, detta operazione può essere ammessa in quanto non realizzi, neanche in via indiretta o mediata, violazioni o elusioni dei principi e della disciplina in tema di indebitamento e di armonizzazione contabile e consenta di configurare l’operazione come effettivamente conveniente per l’Ente con una riduzione delle passività finanziarie totali dell’Ente.

La valutazione di opportunità e di convenienza economica dell’operazione è tuttavia riservata alla discrezionalità amministrativa dell’Ente, al quale sono rimesse le scelte concrete per attuare i Principi di corretta e sana gestione finanziaria, fermo restando il rispetto dei Principi fondamentali che non possono essere violati, nonché delle condizioni specifiche previste dalle pertinenti disposizioni primarie che hanno nel tempo regolamentato la materia.

In tale valutazione di convenienza occorre tenere conto anche di eventuali spese, oneri o penali, comunque denominati, a qualunque titolo connessi all’operazione di rinegoziazione (spese aggiuntive che, non essendo destinate a investimenti, non possono essere finanziate tramite indebitamento, e la cui contabilizzazione è disciplinata dal Principio contabile applicato 4/2, punto 3.22, allegato al Dlgs. n. 118/11).

Tuttavia, la Sezione pone in evidenza che, ai fini della legittimità della surroga, è necessario che:

– il nuovo debito sia di importo non superiore al capitale residuo del precedente mutuo;

– il mutuo già esistente sia stato contratto per il finanziamento di spese di investimento;

– la durata del nuovo mutuo non sia superiore a quella del mutuo originario.

Infine, la Sezione ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine alla finalizzazione ed alle modalità di utilizzo delle economie di spesa derivanti da tali operazioni di surroga. Il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile è nel senso di ritenere dette economie come ontologicamente assoggettate al vincolo di destinazione del finanziamento degli investimenti posto dall’art. 119, comma 6, della Costituzione. Trattandosi di economie su risorse derivanti da indebitamento, infatti, soggiacciono agli stessi vincoli gravanti in origine sulle risorse stesse e, pertanto, devono essere destinate a spese in conto capitale, restando esclusa la possibilità di procedere con esse ad un automatico incremento della spesa corrente.

Sul punto è tuttavia intervenuto il Legislatore con il Dl. n. 78/2015, che, all’art. 7, comma 2, ha stabilito che “per gli anni dal 2015 al 2020 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli Enti territoriali senza vincoli di destinazione”. Sebbene tale disposizione faccia espresso riferimento alle economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, la Sezione ritiene che essa sia comunque applicabile anche alle economie derivanti dalla surroga dei mutui, in considerazione dell’adesione alla nozione di surroga quale “rinegoziazione” in senso funzionale, comprendente la “rinegoziazione, anche con altri Istituti di credito”.