Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in sede preliminare, il 20 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e visti gli artt. 16, 18 e 19 della Legge n. 124/15 (“Legge Madia”) – sia il Decreto legislativo recante il Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica, sia il Decreto legislativo contenente il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Premesso che, ai sensi dell’art. 16 citato, il Governo è delegato ad adottare i Decreti legislativi nei prefati Settori nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 124/15 (ovverossia entro il 28 agosto 2016), di seguito si specifica l’iter che porta (stante le indicazioni di cui all’art. 16) all’emanazione dei menzionati Provvedimenti.
I Decreti legislativi approvati in sede preliminare (alias schemi di Decreti legislativi) devono acquisire, tanto il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del Dlgs. n. 281/97, quanto quello del Consiglio di Stato. Tali pareri sono da rendere nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di Decreto legislativo.
Tuttavia, decorso il predetto arco temporale senza che i citati soggetti si siano espressi, il Governo è comunque autorizzato “a passare” alla fase successiva. In virtù di essa, l’Organo esecutivo ha l’incombenza della trasmissione degli schemi dei Decreti legislativi ai 2 rami del Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri “delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione”. Tali Organi collegiali si pronunciano entro 60 giorni dalla menzionata comunicazione.
Anche in questo caso, la mancata espressione dei prefati pareri (da parte delle predette Commissioni) nell’indicato termine, non pregiudica il Governo dall’effettuare il “passo” successivo: l’adozione dei Decreti legislativi (che poi saranno emanati dal Presidente della Repubblica).
Rispetto a quanto sopra, vale precisare che:
- con riferimento ai pareri resi dalle citate Commissioni parlamentari, il Governo ha facoltà di non conformarvisi. L’Organo esecutivo che non si adegua ai pareri è tenuto a trasmettere però “nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati”;
- qualora il termine previsto per l’espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari venga a cadere nei 30 giorni antecedenti alla scadenza prevista per l’adozione dei Decreti Legislativi o successivamente, la stessa scadenza è da intendersi prorogata di 90 giorni.
Al momento in cui i Testi unici in materia di Società a partecipazione pubblica e servizi pubblici locali di interesse economico generale entreranno in vigore, avrà decorrenza il termine di 12 mesi entro cui sarà consentito al Governo di adottare Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi Testi unici. Ciò dovrà eventualmente avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti nella “Legge Madia”, nonché della procedura sopra analizzata.
di Ivan Bonitatibus