Con l’Ordinanza n. 30 del 7 novembre 2014 il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria si esprime sul Tar competente in caso di contestuale impugnazione sia dell’informativa prefettizia che degli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante. I Giudici osservano che con l’ordinanza n. 17/14 l’Adunanza Plenaria ha enunciato il principio di diritto in base al quale esplicando l’informativa prefettizia, alla stregua dello jussuperveniens, effetti ultraregionali, competente a conoscere dell’impugnazione della stessa è il Tar del luogo ove ha sede la prefettura che ha adottato l’atto. Questo Tar rimane competente anche in caso di contestuale impugnazione sia dell’informativa che degli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante. Infatti, non trova applicazione l’art. 13, comma 4, del Cpa ove è stabilito che “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti allo stesso provvedimento, tranne che si tratti di atti normativi o generali”. L’informativa prefettizia non può considerarsi atto presupposto rispetto alle determinazioni della Stazione appaltante o dell’ente che ha concesso i benefici economici, stante la sua autonoma efficacia lesiva per gli immediati effetti negativi nei confronti dell’impresa. L’atto prefettizio ha, quindi, effetti ultraregionali per cui, in caso di impugnazione della sola informativa, il Tar territorialmente competente è quello ove ha sede l’autorità che lo ha emesso, ex art. 13, comma 1. Inoltre essendo l’informativa atto immediatamente impugnabile, non può trovare applicazione l’art. 13, comma 4-bis del Cpa e quindi, in caso di impugnazione contestuale di tale atto e dei susseguenti atti applicativi adottati dalla Stazione appaltante, è sempre competente il Tribunale ove ha sede l’autorità che ha emesso la misura di prevenzione. I Giudici riconoscono la prevalenza del criterio della competenza territoriale, previsto dall’art. 13 del Cpa, rispetto a quello della competenza funzionale, nei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 119, comma 1, lett. a), del Cpa in base ai principi di concentrazione dei procedimenti giurisdizionali e del simultaneus processus, garanti dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’economia dei giudizi secondo gli indirizzi segnati dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e dal diritto comunitario. Pertanto, assume rilievo l’ art. 31 C.p.c. in tema di rapporti di connessione tra causa principale e causa accessoria, che riconosce competente, in caso di pluralità di domande, il Giudice cui è rimessa la cognizione della prima. Dunque si realizza una particolare forma di connessione per accessorietà in base alla quale, ai fini della determinazione del Giudice competente, la causa principale (avente ad oggetto l’impugnativa prefettizia) attrae a sé quella accessoria (avente ad oggetto gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante), senza che a ciò siano di ostacolo le norme sulla competenza funzionale.