Tar: durante il mandato elettivo il dipendente può essere trasferito ma solo con il suo consenso

 

Nella Sentenza n. 257 del 15 giugno 2015 il Tar Abruzzo, Pescara, Sezione Prima, ricorda che in base all’art. 78, comma 6, del Dlgs. n. 267/00 “gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato” e che “la richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità”.

I Giudici affermano che, per effetto di tale disposizione, vige un divieto assoluto di trasferimento involontario durante il mandato elettorale, mentre la richiesta di avvicinamento deve essere esaminata tenendo sempre conto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione e compatibilmente con esse. In definitiva, quindi, i Giudici abruzzesi statuiscono che secondo il chiaro tenore della norma in parola, durante il mandato elettorale il dipendente può essere trasferito solo con il suo consenso espresso.

Sentenza n. 257 del 15 giugno 2015 – Tar Abruzzo[1]

Endnotes:
  1. Sentenza n. 257 del 15 giugno 2015 – Tar Abruzzo: https://www.entilocali-online.it/wp-content/uploads/2015/07/Sentenza-n.-257-del-15-giugno-2015-Tar-Abruzzo.doc