Tari: chiarimenti del Mef sui rifiuti speciali non assimilabili agli urbani

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale la Risoluzione 9 dicembre 2014, n. 2/DF, inerente alla determinazione della superficie tassabile ai fini Tari.

Il quesito oggetto della Risoluzione in commento verte sulla corretta applicazione della Tari agli immobili nei quali viene svolta attività industriale, nella specie produzione di tubi in acciaio senza saldatura.

Il Dipartimento ha puntualizzato che all’interno del quesito postogli è indicato che le aree produttive sono molto vaste e sono occupate da capannoni industriali e aree scoperte, in parte asservite al ciclo produttivo ed in parte integrate all’interno di esso. Nello specifico si tratta di superfici adibite allo stoccaggio di materie prime, magazzini intermedi di produzione e magazzini adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti.

L’Azienda istante ha richiesto chiarimenti in merito al trattamento dei magazzini che contengono olio industriale, rifiuto speciale non assimilabile agli urbani.

Il contribuente, citando l’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), primo e terzo periodo, ha ritenuto che devono essere escluse dalla tassazione non solo le aree di esercizio dell’attività di produzione, ma anche i magazzini di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti in quanto funzionalmente connessi al processo industriale. I magazzini citati, a detta del contribuente, devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili quelli urbani, e, in quanto tali, privi di presupposto impositivo.

Il Dipartimento, nel rispondere al quesito prospettato, ha evidenziato che il primo periodo dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La specificazione della modalità di produzione dei rifiuti speciali in via continuativa e prevalente ha la funzione di meglio delimitare l’ambito applicativo della Tassa sui rifiuti, con riferimento alle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili.

L’art. 1, comma 649, permette di considerare come intassabili le superfici sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, solitamente produttive di rifiuti speciali, in quanto la presenza umana comporta la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani.

Il Mef, sulla base delle considerazioni sopra riportate, ha ritenuto non corretta l’applicazione della Tari alle superfici specificamente destinate alle attività produttive con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari. Tale modalità di applicazione del prelievo potrebbe comportare una ingiustificata duplicazione di costi, in quanto i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti.

Condizione necessaria per la fruizione dell’esclusione dalla Tassa resta la dimostrazione, da parte del produttore di rifiuti, dell’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il terzo periodo del citato comma 649 deve essere letto in maniera coordinata con il primo. Sulla base di questa considerazione l’Ente può solamente chiarire, all’interno del Regolamento comunale, quali sono le superfici a cui si applica il divieto di assimilazione ai rifiuti che hanno la particolare caratteristica di essere funzionalmente ed esclusivamente collegate all’esercizio delle attività produttive.

La previsione normativa del primo periodo è finalizzata a dettare un principio di carattere generale, pertanto il verificarsi della condizione della produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali determina l’esclusione dalla Tari delle superfici produttive di tali rifiuti.

Il Mef ha precisato che il terzo periodo non attribuisce al Comune alcuno spazio di discrezionalità in materia di esercizio del potere di assimilazione.

Il Mef ha, in conclusione, ritenuto intassabilii magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall’intervento regolamentare del Comune di cui al terzo periodo del comma 649, sopra citato. Sono state considerate escluse, inoltre, le aree scoperte che danno luogo alle produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo.

Al fine di una corretta applicazione del terzo periodo del comma 649, il Mef ha precisato che il Comune, a sua volta, deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si estende il divieto di assimilazione. A questo fine il Mef ha avanzato la possibilità che il Comune possa avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati alla definizione di tale disposizione regolamentare, al fine di consentire una migliore ed efficace applicazione della norma in commento, anche al fine di evitare l’insorgenza di un copioso contenzioso.