Tari: indicazioni da Ifel sulla predisposizione dei “Piani finanziari 2020”

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ifel la Nota 9 dicembre 2019, rubricata “Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai ‘Piani economico-finanziari’ (Pef) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l’anno 2020”.

Con la Nota in commento Ifel mira a fornire chiarimenti agli Enti sulla modalità e sulle tempistiche di predisposizione dei Pef Tari 2020 alla luce dei nuovi criteri di riconoscimenti dei costi efficienti individuati da Arera.

In via preliminare, Ifel ricorda cheadArera è stata attribuita una delega specifica dall’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del ‘chi inquina paga’ “.

Di seguito, Ifel ricorda l’iter ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione, dal Tuel, al 31 dicembre dell’anno precedente. A norma dell’art. 172, comma 1, lett. c), dello stesso Tuel, le Deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della Tari, costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.

Secondo dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al ‘Piano finanziario’ del ‘Servizio di gestione dei rifiuti urbani’, redatto dal soggetto che svolge il Servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia”.

Inoltre, in base all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la Deliberazione del bilancio di previsione. Dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Nell’attuale ordinamento, precisa Ifel, non esiste altra “Autorità competente” in materia di deliberazione delle tariffe relative alla Tari e alla tariffa corrispettiva.

La Fondazione passa poi all’analisi delle Deliberazioni emanate da Arera.

Partendo dalla Deliberazione n. 443/2019, Arera prevede che per l’approvazione del Pef si debba seguire il seguente iter:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Pef e lo trasmette all’Ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l’Ente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Arera il Pef e i corrispettivi del Servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) Arera verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all’approvazione da parte dell’Arera si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

La locuzione “Ente territorialmente competente”non ha una definizione precisa secondo Arera, ma l’Ifel la identifica negli Enti di governo dell’Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni.

L’art. 7 della Deliberazione n. 443/2019 prevede che, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del Pef, l’Ente territorialmente competente che ha richiesto i dati e gli atti ne dia comunicazione all’Arera, la quale provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi di procedere all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad Euro 2.500 e non superiori nel massimo ai limiti previsti dall’art. 2, comma 20, lett. c), della Legge n. 481/1995.

Lo stesso dicasi in caso di inerzia dell’Ente territorialmente competente nell’adempimento degli obblighi previsti.

La Deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo ed a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere, a parere di Ifel, ovvie e diffuse difficoltà, partendo dall’impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri.

Tuttavia, con una modifica al Dl. n. 124/2019, per il 2020 il termine per l’approvazione dei Regolamenti e delle tariffe relative alla Tari e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile.

Gli Enti che avessero già approvato o siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019, potranno approvare il Pef Tari in via provvisoria, confermando le tariffe 2019, anche in assenza del Pef aggiornato con le modifiche normative introdotte da Arera, riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria.

Per disposizione dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 196/2006, la mancata approvazione delle tariffe Tari entro il termine previsto per il bilancio di previsione ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per l’anno di imposta precedente.

Tale modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall’art. 15-ter del Dl n. 34/2019, cd. “Decreto crescita”, il quale prevede che dal 2020 la commisurazione alle tariffe Tari dell’anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l’applicazione delle nuove Tari aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno, con il versamento di un conguaglio in base a quanto già versato.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla trasparenza di cui alla Deliberazione Arera n. 444/2019, Ifel osserva che i tempi di adeguamento risultano ormai pressoché allineati, in quanto gli obblighi decorrono dal 1° aprile 2020, ma per i Comuni fino a 5.000 abitanti gli adempimenti richiesti decorrono dal 2021.