Tari: per la Corte Sicilia è infondato considerarla tra le entrate di dubbia e difficile esazione  

by Redazione | 30/06/2016 7:31

Nella Delibera n. 113 del 15 giugno 2016 della Corte dei conti Sicilia, un Sindaco ha chiesto quale tipo di correlazione esiste tra il “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, da calcolare obbligatoriamente sulle entrate previste per la Tari, e i crediti inesigibili della stessa che obbligherebbero i Comuni a ricomprendere tra i costi del piano finanziario del “Servizio di igiene urbana”, da coprire integralmente con il gettito della Tassa.

Da ciò discendono i quesiti posti dal Comune in questione:

1) se la Tari rientra tra le entrate di dubbia e difficile esazione, in relazione alle quali sussiste l’obbligo dell’accantonamento di cui all’art. 167 del Tuel, anche in relazione all’art. 1, comma 645-bis, della Legge n. 147/13;
2) se, in caso di risposta positiva, l’importo dell’accantonamento al “Fcde” rientra tra le componenti di costo del servizio cui dare copertura integrale con la Tari;
3) se invece, sempre in caso di risposta positiva al primo quesito, la portata applicativa del comma 654-bis è limitata, stando al tenore letterale della norma, ai crediti inesigibili relativi ai residui attivi da “Tia 1”, “Tia 2”, “Tares”, con la conseguenza che in relazione ai residui attivi relativi a tali tipologie di entrata non si fa luogo all’accantonamento al “Fcde”, posto che in caso di inesigibilità dei relativi crediti i mancati ricavi sono inseriti tra le componenti di costo del servizio rifiuti da coprire integralmente con la Tari;
4) cosa si intende per “crediti risultati inesigibili”, chiarendo se l’espressione indica i crediti per i quali il Comune abbia infruttuosamente esperito tutte le forme di riscossione anche coattiva, ovvero anche i crediti dubbi.

In primo luogo, la Sezione rileva che la Tari non rientra in linea generale “tra le entrate di dubbia e difficile esazione, secondo l’interpretazione prevalente”, in quanto la qualificazione di una somma come certa, o come “di dubbia e difficile esazione” non è legata alla tipologia astratta dell’entrata, ma alla specifica posta contabile presa in considerazione. Ogni specifica entrata tributaria può essere certa, dubbia o inesigibile, non in forza del nomeniuris e/o della categoria alla quale è intrinsecamente ascrivibile, ma in considerazione delle caratteristiche della specifica obbligazione e della solvibilità del debitore. Viceversa, se si tratta di un’Imposta dovuta a qualsivoglia altro titolo, ma palesemente prescritta o dovuta da un debitore non solvibile, oppure oggetto di contestazione (anche) in sede precontenziosa, dovrà essere presa in considerazione come di dubbia e difficile esazione, anche qualora non si tratti di Tari. Ed ancora, la Sezione sostiene che non c’è equiparazione tra la funzione e l’oggetto di 2 istituti palesemente diversi, ovverosia il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” ed l’art. 1, comma 654-bis, della Legge n. 147/13. Infatti, il “Fondo” ha ad oggetto unicamente i crediti qualificabili come “di dubbia esigibilità”, ha la funzione di stemperare il rischio del mancato recupero di poste attive, al fine di rendere il documento contabile più aderente alla realtà fattuale, e comporta un vincolo su di una quota dell’avanzo di amministrazione, pari all’entità del corrispondente accantonamento.

Il comma 645-bis, invece, si occupa del diverso problema delle componenti di costo da tenere in considerazione per il calcolo dei tributi, tra i quali devono essere ricompresi non i crediti di dubbia esigibilità, ma quelli “risultati inesigibili”. Dunque, appare di palese evidenza come si tratti di due norme del tutto diverse, con funzioni assolutamente autonome tra loro e non comparabili. Quindi, in relazione al primo quesito, secondo la Sezione non ha senso, chiedersi in astratto se la Tari rientri o meno tra le entrate di dubbia e difficile esazione, giacché il problema si deve porre in rapporto a ciascun credito specifico e concreto iscritto in entrata, a qualsivoglia tipologia appartenga. Del pari, è certamente deviante ipotizzare che il comma 654-bis in esame possa avere “la funzione di recuperare a valle del procedimento di riscossione la funzione di garanzia dell’equilibrio del bilancio assegnata al ‘Fcde’, in quanto eventuali inesigibilità passate verrebbero imputate sui costi dei piani finanziari futuri, garantendo comunque l’equilibrio tra entrate da tariffa e costi del servizio”, essendo del tutto ovvio che si tratta di due normative diverse e non comparabili, per oggetto, funzione e collocazione sistematica. L’incongruenza logica del primo quesito rende superfluo l’esame della seconda e della terza problematica, che presuppongono testualmente e logicamente che alla prima domanda sia possibile dare, in astratto ed in linea generale, una risposta positiva. Con riferimento al quarto ed ultimo quesito, per altro verso, non può non rilevare la Sezione, come la radicale differenza concettuale tra “crediti risultati inesigibili” e “crediti dubbi” sia così ovvia, difficilmente ascrivibile alla funzione consultiva della Corte dei conti.

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