Tari: quota variabile della tariffa

Nella Delibera n. 139 del 9 maggio 2018 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto se sia possibile, anche in caso di rimborso su istanza di parte, attingere a risorse della fiscalità generale per far fronte alla restituzione della quota variabile calcolata separatamente sulle autorimesse. In altri termini, l’Ente chiede se sia contabilmente corretto coprire la spesa derivante dal rimborso di Tributi, non dovuti e di competenza di esercizi finanziari precedenti, con entrate ascrivibili alla fiscalità generale.
La Sezione pone in evidenza che il Piano finanziario della Tari, quando è adottato in conformità alle indicazioni del Legislatore, deve assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio” e “tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili”.
Dunque, tra le componenti dei costi, il Piano finanziario deve tenere conto dei “crediti inesigibili” vantati dall’Ente comunale a titolo di tariffa per il “Servizio di smaltimento dei rifiuti”, ma non necessariamente anche delle quote rimborso dei Tributi che, in ragione dell’esercizio del potere di autotutela, si ritengono non più dovuti. Ne consegue che, qualora il Comune, a partire dall’anno 2014, dovesse avviare una procedura di rimborso (d’ufficio o su istanza di parte) della quota variabile applicata alle autorimesse, la sua copertura finanziaria non deve necessariamente trovare integrale copertura nel Piano finanziario della Tari come “costo del servizio”. Dunque, in risposta al quesito, la Sezione afferma che “il rimborso della quota variabile della Tari non dovuta e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale”.
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