Tari: i rifiuti prodotti nei Parcheggi situati in strade pubbliche e fruibili da chiunque non sono attribuibili al gestore

Nella Sentenza n. 562/2018 della Ctr Molise, una Società, affidataria del “Servizio di gestione della sosta a pagamento” (regolato da un contratto d’appalto) si è opposta alla pretesa di un Comune di tassare le aree adibite a Parcheggio, trattandosi di aree nella piena disponibilità dell’Ente e pertanto non detenute dalla stessa Società.

I Giudici molisani rilevano che:

– il presupposto impositivo è costituito dall’occupazione ovvero dalla detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti che possono produrre rifiuti;

– i soggetti passivi di imposta sono coloro che occupano o detengono i detti locali e aree scoperte.

I Giudici precisano che le aree destinate a Parcheggio, in quanto frequentate da persone, sono presuntivamente produttive di rifiuti, essendo onere del contribuente dimostrare il contrario, restando il fatto che il presupposto impositivo è comunque costituito dalla occupazione ovvero detenzione delle dette aree.

Dunque, quando i Parcheggi sono situati lungo le pubbliche vie e le piazze liberamente e contestualmente fruite dall’intera collettività, non è possibile affermare che il gestore del Servizio a pagamento “occupi o detenga” le superfici ai fini Tari, né che i rifiuti prodotti nell’area siano a lui attribuibili. Specie se si tratta di aree (come nel caso di specie) a pagamento attive solo in alcuni giorni e in determinati orari.